C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 95 del 08/05/2019 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 494 ‐ 18/19 nei confronti del Sig. Mizzon Kevin – calciatore già tesserato per la Società Giovane S.Stefano La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 25/3/2019 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. Mizzon Kevin – calciatore già tesserato per la Società Giovane S. Stefano “per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva sanciti dall’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. in relazione con l’art. 40, comma 4 delle NOIF (limitazioni di tesseramento calciatori) per aver richiesto un nuovo tesseramento, pur sapendo di essere già tesserato per altra Società sportiva nella medesima stagione sportiva (vedi parte motiva dell’atto di deferimento).”
Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 494 ‐ 18/19 nei confronti del Sig. Mizzon Kevin – calciatore già tesserato per la Società Giovane S.Stefano La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 25/3/2019 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. Mizzon Kevin – calciatore già tesserato per la Società Giovane S. Stefano “per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva sanciti dall’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. in relazione con l’art. 40, comma 4 delle NOIF (limitazioni di tesseramento calciatori) per aver richiesto un nuovo tesseramento, pur sapendo di essere già tesserato per altra Società sportiva nella medesima stagione sportiva (vedi parte motiva dell’atto di deferimento).”
Preliminarmente, il Tribunale ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 7/5/2019. AI dibattimento del 7/5/2019 risultano presenti : il calciatore Mizzon Kevin calciatore già tesserato per la Società Giovane S. Stefano assistito dall’Avv. Valeria Monte del Foro di Verona. il Dott. Salvatore SCIUTO in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C. Il Tribunale, data lettura dell’atto di deferimento, ha chiesto alle parti presenti se vi sia disponibilità a definire il procedimento ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. La parte deferita e la Procura Federale hanno dichiarato di essere disponibili a considerare la prospettiva di valutare l’applicazione dell’art. 23 CGS, e hanno concordato la sanzione disciplinare nella seguente misura : a carico del calciatore Mizzon Kevin già tesserato per la Società Giovane S. Stefano : la sanzione della squalifica di due giornate di gara in luogo di tre giornate da scontarsi nel Campionato di competenza, a decorrere dal futuro valido tesseramento presso società della F.I.G.C. Il Tribunale Federale Territoriale visto l’art. 23, comma 2 del C.G.S., ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 23 C.G.S., preso atto dell’accordo sottoposto P.Q.M. ne dichiara l’efficacia.
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