C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 95 del 08/05/2019 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 952 ‐ 18/19 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. Arancibia Riveros Victor Manuel – calciatore già tesserato per la Società Giovane S.Stefano della Società San Lazzaro Santa Croce La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 25/3/2019 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. ARANCIBIA RIVEROS Victor Manuel, già calciatore ASD S.Lazzaro Santa Croce ora svincolato “per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva sanciti dall’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 10, comma 2 del C.G.S., in relazione all’art. 40, comma 6 delle NOIF per aver, on occasione della richiesta di tesseramento con la Società ASD San Lazzaro Santa Croce, dichiarato, mentendo, di non essere stato tesserato per altra Federazione estera, come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento”. la Società A.S.D. San Lazzaro Santa Croce “per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S. nell’interesse della quale ha svolto attività il soggetto sopra indicato al momento della commissione dei fatti”. Preliminarmente, il Tribunale ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 7/5/2019. AI dibattimento del 7/5/2019 risultano presenti : il Sig. Arancibia Riveros Victor Manuel calciatore già tesserato per la Società Giovane S.Stefano la Società A.S.D. San Lazzaro Santa Croce, rappresentata dal Sig. Remonato Girolamo (Presidente) il Dott. Salvatore SCIUTO in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C. Il Presidente del Tribunale ha dato lettura dell’atto di deferimento, ha chiesto alle parti presenti se vi sia disponibilità a definire il procedimento ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. Solo il Sig. Arancibia ha dichiarato di avvalersi della facoltà dell’applicazione dell’art. 23 del C.G.S. Il Sig. Arancibia e il Procuratore Federale hanno concordato la seguente sanzione :
Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 952 ‐ 18/19 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. Arancibia Riveros Victor Manuel – calciatore già tesserato per la Società Giovane S.Stefano della Società San Lazzaro Santa Croce La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 25/3/2019 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. ARANCIBIA RIVEROS Victor Manuel, già calciatore ASD S.Lazzaro Santa Croce ora svincolato “per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva sanciti dall’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 10, comma 2 del C.G.S., in relazione all’art. 40, comma 6 delle NOIF per aver, on occasione della richiesta di tesseramento con la Società ASD San Lazzaro Santa Croce, dichiarato, mentendo, di non essere stato tesserato per altra Federazione estera, come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento”. la Società A.S.D. San Lazzaro Santa Croce “per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S. nell’interesse della quale ha svolto attività il soggetto sopra indicato al momento della commissione dei fatti”. Preliminarmente, il Tribunale ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 7/5/2019. AI dibattimento del 7/5/2019 risultano presenti : il Sig. Arancibia Riveros Victor Manuel calciatore già tesserato per la Società Giovane S.Stefano la Società A.S.D. San Lazzaro Santa Croce, rappresentata dal Sig. Remonato Girolamo (Presidente) il Dott. Salvatore SCIUTO in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C. Il Presidente del Tribunale ha dato lettura dell’atto di deferimento, ha chiesto alle parti presenti se vi sia disponibilità a definire il procedimento ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. Solo il Sig. Arancibia ha dichiarato di avvalersi della facoltà dell’applicazione dell’art. 23 del C.G.S. Il Sig. Arancibia e il Procuratore Federale hanno concordato la seguente sanzione :
squalifica per due mesi in luogo di tre mesi, da scontarsi nel campionato di competenza, a decorrere dal futuro valido tesseramento presso società della F.I.G.C. Il Tribunale Federale Territoriale visto l’art. 23, comma 2 del C.G.S., ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 23 C.G.S., preso atto dell’accordo sottoposto P.Q.M. ne dichiara l’efficacia. Per quanto riguarda la Società A.S.D. San Lazzaro Santa Croce Il Procuratore Federale ha comunicato la richiesta della seguente sanzione a carico della stessa : Ammenda di € 300.00.‐ La Società si è dichiarata completamente estranea ai fatti non avendo avuto la possibilità di effettuare controlli in ordine alle dichiarazioni del calciatore. Il Tribunale Federale Territoriale, esaminata la posizione della Società ASD San Lazzaro Santa Croce, ritenuto che alla luce dell’evidenza in atti risulta che la Società non aveva, in un’ottica di normale esigibilità, la possibilità di accedere al dato del precedente tesseramento estero del calciatore; rilevato a che gli Organi deputati hanno autorizzato in data 28/11/2018 il tesseramento del calciatore in questione e lo hanno revocato il 18/12/2018; ritenuto, altresì, che in ogni caso non ha mai fatto giocare il calciatore né utilizzato per altre prestazioni sportive; ritenuto pertanto che la condotta della società non appare sanzionabile nemmeno a titolo di responsabilità oggettiva P.Q.M. decide di prosciogliere la Società dalle incolpazioni ascritte.
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