C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 99 del 15/05/2019 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 832 18/19 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. TESSARIN Damiano ASD Polesine Camerini all’epoca dei fatti della Società ASD Polesine Camerini
Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 832 18/19 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. TESSARIN Damiano ASD Polesine Camerini all’epoca dei fatti della Società ASD Polesine Camerini La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 2/4/2019 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale il Sig. TESSARIN Damiano - Presidente “per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1 del C.G.S., in ragione del rapporto di immedesimazione organica con la Società da essa rappresentata, per aver quest’ultimo fatto pervenire all’indirizzo di posta elettronica dell’A.I.A. (aia.segreteria@figc.it) e di altri soggetti istituzionali una nota ufficiale contenente considerazioni e affermazioni gravemente irriguardose della reputazione, del prestigio e del decoro, sia di un arbitro (A.E. Petrone) appartenente alla Sezione A.I.A. di Rovigo, sia, per effetto e più in generale dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa; più precisamente per aver, tra l’altro, la Società nel narrato dell’anzidetta missiva letteralmente affermato : “(…..)” siamo convinti che ieri siamo arrivati al limite in tema di arbitraggio, con il Sig. Petrone dell’AIA di Rovigo abbiamo raggiunto l’apice . Siamo reduci da una vittoria sul campo di 3-0 , ma da una sconfitta sempre sul rettangolo di gioco di un 3-0 proprio con la giacchetta nera. E’ inammissibile vincere 3-0, finire la partita in 9 e senza allenatore. Forse, il mea culpa in questi casi dovrebbe farlo proprio colui che scende in campo con fischietto e cartellini convinto di fare il bello e il cattivo tempo (……..) concludiamo dicendo che (…..)siamo convinti che la classe arbitrale presente in tutte le categorie sia a livello nasso, forse ai minimi storici (……).” La Società A.S.D. Polesine Camerini “per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S. della condotta ascrivibile al proprio Presidente, all’epoca dei fatti. Preliminarmente, il Tribunale ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 14/5/2019. AI dibattimento 14/5/2019 risultano presenti : il Sig. TESSARIN Damiano Presidente ASD Polesine Camerini ASSENTE la Società ASD Polesine Camerini, rappresentata dai Sigg. Facco Michele, Pilotto Mattia e Rossi Davide con relativa delega PRESENTI il Dott. Salvatore SCIUTO ha rappresentato la Procura Federale della F.I.G.C. Il Tribunale, data lettura dell’atto di deferimento, ha chiesto alle parti presenti se vi sia disponibilità a definire il procedimento ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. Le parti deferite e la Procura Federale hanno dichiarato di essere disponibili a considerare la prospettiva di valutare l’applicazione dell’art. 23 CGS, e hanno concordato le sanzioni disciplinari nella seguente misura : a carico del Sig. TESSARIN Damiano Presidente ASD Polesine Camerini inibizione di giorni 15, ridotta a giorni 10= a carico della Società ASD Polesine Camerini sanzione di € 90= ridotta a € 60=
Si segnala che ai sensi dell’art.23 C.G.S., l’ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario : sul c/c della B.N.L. : Cod.IBAN : IT 50 K 01005 03309 000000001083, nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata. Il Tribunale Federale Territoriale visto l’art. 23, comma 2 del C.G.S., ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 23 C.G.S., preso atto dell’accordo sottoposto P.Q.M. ne dichiara l’efficacia.
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