C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 20 del 11/09/2019 – Delibera – Ricorso A.S.D. Calcio Lido di Venezia Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 18 del 4/9/2019 – Applicazione sanzione sportiva della perdita della gara Lido Venezia – Gazzeraolimpia Chirignago dell’1/9/2019; ammenda di € 60.00; inibizione fino al 16/9/2019 Dirigente Sig.a S’Alessandro Isabella fino al 16/9/2019; ammenda di € 60,00 – Trofeo Regione Veneto per Società di 1^ Categoria La Società A.S.D. Calcio Lido di Venezia ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale pubblicata nel Comunicato n. 18 del 4/9/2019 con la quale ha assunto i provvedimenti sanzionatori indicati in oggetto a seguito dell’inosservanza della regola del Trofeo, che stabilisce l’impiego, per tutto l’arco dell’incontro, di un giocatore nato nell’anno 1999.

Ricorso A.S.D. Calcio Lido di Venezia Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 18 del 4/9/2019 – Applicazione sanzione sportiva della perdita della gara Lido Venezia – Gazzeraolimpia Chirignago dell’1/9/2019; ammenda di € 60.00; inibizione fino al 16/9/2019 Dirigente Sig.a S’Alessandro Isabella fino al 16/9/2019; ammenda di € 60,00 – Trofeo Regione Veneto per Società di 1^ Categoria

La Società A.S.D. Calcio Lido di Venezia ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale pubblicata nel Comunicato n. 18 del 4/9/2019 con la quale ha assunto i provvedimenti sanzionatori indicati in oggetto a seguito dell’inosservanza della regola del Trofeo, che stabilisce l’impiego, per tutto l’arco dell’incontro, di un giocatore nato nell’anno 1999.

La Corte, preso in esame il ricorso presentato dalla Società Lido di Venezia, nel quale ha dichiarato di aver usufruito per tutta la durate della gara il giocatore Gorin Luca nato il 3/10/2000 (quindi nato dopo il 1999); constatato che il direttore di gara ha fatto pervenire un supplemento di rapporto con il quale ha precisato che il predetto calciatore non è stato sostituito come indicato erroneamente in precedenza nel rapporto di gara, confermando la presenza dello stesso per tutta la durata della partita P.Q.M. La Corte Delibera - di accogliere il ricorso presentato dal Calcio Lido di Venezia; - di omologare la validità della gara con il risultato acquisito in campo di : Lido di Venezia-Olimpiagazzera Chirignago 5-1; - di annullare la sanzione dell’ammenda a carico della Societa; - di annullare la sanzione della inibizione a carico del Dirigente Sig.a D’Alessandro Isabella. Essendo il reclamo accolto, la tassa reclamo non è dovuta.

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