C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 25 del 25/09/2019 – Delibera – Reclamo A.S.D. Stra Riviera del Brenta Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Venezia di cui al Comunicato n. 11 del 18/9/2019 – Applicazione sanzione sportiva della perdita della gara Stra Riviera del Brenta – Vigonza dell’8/9/2019; ammenda di € 50.00; inibizione Dirigente accompagnatore Fincato Andrea fino al 30/9/2019; ulteriore squalifica per una giornata giocatore Baldan Leonardo – Campionato di 2^ Categoria

Reclamo A.S.D. Stra Riviera del Brenta Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Venezia di cui al Comunicato n. 11 del 18/9/2019 – Applicazione sanzione sportiva della perdita della gara Stra Riviera del Brenta – Vigonza dell’8/9/2019; ammenda di € 50.00; inibizione Dirigente accompagnatore Fincato Andrea fino al 30/9/2019; ulteriore squalifica per una giornata giocatore Baldan Leonardo – Campionato di 2^ Categoria

La Società A.S.D. Stra Riviera del Brenta ha presentato ricorso avverso le decisioni sopra indicate emesse dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Venezia e pubblicate nel Comunicato n. 11 del 18/9/2019 basato sul fatto che la Società Vigonza doveva inoltrare il reclamo al Giudice Sportivo di primo grado usufruendo di posta elettronica certificata (PEC). La Corte, rilevato che la Lega Nazionale Dilettanti con il Comunicato n. 1 dell’1/7/2019, riportato nel Comunicato del C.R. Veneto n. 1, pubblicato il 3/7/2019, ha reso noto che “a partire dal 1° luglio 2020 (stagione sportiva 2020/21), tutte le Società della L.N.D. dovranno dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata in base a quanto stabilito nella norma transitoria del vigente Codice di Giustizia Sportiva, segnatamente all’art. 142, comma 3”; ritenuto, pertanto che , in relazione alle modalità di comunicazione degli atti, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, delibera - di respingere il reclamo dell’A.S.D. Stra Riviera del Brenta; - di confermare l’addebito del contributo di accesso alla giustizia sportiva.

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