C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 25 del 25/09/2019 – Delibera – Ricorso A.S.D. Juventina Valpantena Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 23 del 18/9/2019 – Applicazione sanzione sportiva della perdita della gara Alpo Lepanto – Juventina Valpantena del 7/9/2019; ammenda di € 50.00; inibizione Dirigente accompagnatore Guerra Mattia fino al 29/9/2019; ulteriore squalifica per una giornata giocatore Montolli Thomas – Campionato Juniores Regionale

Ricorso A.S.D. Juventina Valpantena Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 23 del 18/9/2019 – Applicazione sanzione sportiva della perdita della gara Alpo Lepanto – Juventina Valpantena del 7/9/2019; ammenda di € 50.00; inibizione Dirigente accompagnatore Guerra Mattia fino al 29/9/2019; ulteriore squalifica per una giornata giocatore Montolli Thomas – Campionato Juniores Regionale

La Società A.S.D. Juventina Valpantena ha presentato ricorso avverso le decisioni sopra indicate emesse dal Giudice Sportivo Regionale e pubblicate nel Comunicato n. 23 del 18/9/2019. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, viste le norme contenute nel nuovo Codice di Giustizia Sportiva per quanto riguarda la procedura della presentazione dei reclami : - l’art. 76, comma 2, stabilisce che il reclamo in secondo grado, avverso le decisioni del G.S., “deve essere preannunciato con dichiarazione depositata ……….. entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ; - ritenuto che la decisione oggetto del reclamo è stata pubblicata in data 18/09/2019 e che il reclamo è stato depositato il 21/09/2019 e quindi oltre il termine di due giorni dalla suddetta pubblicazione P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, delibera - di non prendere in esame il reclamo dell’A.S.D. Juventina Valpantena perché irricevibile; - di confermare l’addebito del contributo di accesso alla giustizia sportiva.

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