C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 27 del 02/10/2019 – Delibera – Reclamo A.S.D. Limana Calcio Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 23 del 18/9/2019 – Applicazione sanzione sportiva della perdita della gara Barbisano Eclisse-Limana del 152/9/2019; ammenda di € 60.00;– Campionato 1^ Categoria

Reclamo A.S.D. Limana Calcio Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 23 del 18/9/2019 – Applicazione sanzione sportiva della perdita della gara Barbisano Eclisse-Limana del 152/9/2019; ammenda di € 60.00;– Campionato 1^ Categoria

La Società A.S.D. Limana ha presentato ricorso avverso le decisioni sopra indicate emesse dal Giudice Sportivo Regionale e pubblicate nel Comunicato n. 23 del 18/9/2019 per non aver ottemperato alle disposizioni previste dall’art. 34 bis delle NOIF (impiego di un calciatore nato nel 1999 per tutto l’arco della durata della gara) in relazione al Campionato di 1^ Categoria. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, esaminata la documentazione ufficiale agli atti;

esaminato il reclamo presentato dalla Società Limana con il quale asserisce che il calciatore n. 3 De Col Nicholas (nato l’1/1/1999) è stato sostituito con il giocatore n. 16 Luciani Francesco (nato il 13/1/1999) in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento del Campionato di 1^ Categoria, sentito per le vie brevi il direttore di gara che ha fatto pervenire a questa Corte i rapportini delle sostituzioni dei giocatori effettuate nel corso della gara dalle Società interessate, dai quali è stato confermato quanto affermato dalla Società reclamante, ritenuto che la Società Limana non ha contravvenuto alla norma che stabilisce l’impiego di un giocatore nato nel 1999 per tutto l’arco della durata dell’incontro P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di accogliere il reclamo presentato dalla Società Limana; - di confermare la validità della gara con il risultato acquisito in campo di : Barbisano Eclisse – Limana 1 – 3; - di annullare il provvedimento della sanzione dell’ammenda di € 60,00 a carico della Società – fermi gli altri punti di primo grado non impugnati; - essendo il reclamo accolto, non è dovuto il contributo di ingresso alla giustizia sportiva (tassa reclamo).

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