C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 27 del 02/10/2019 – Delibera – Reclamo SSDARL Calcio Padova C 5 Avverso delibera Giudice Sportivo di cui al Comunicato n. 1 del 15/9/2019 – Sanzione Sportiva perdita della gara Leonicena – Padova C5 del 14/9/2019; ammenda di € 60,00; Inibizione Dirigente accompagnatore Lupino Marco fino al 17/9/2019 – Semifinali Supercoppa Veneto C5

Reclamo SSDARL Calcio Padova C 5 Avverso delibera Giudice Sportivo di cui al Comunicato n. 1 del 15/9/2019 – Sanzione Sportiva perdita della gara Leonicena – Padova C5 del 14/9/2019; ammenda di € 60,00; Inibizione Dirigente accompagnatore Lupino Marco fino al 17/9/2019 – Semifinali Supercoppa Veneto C5

La Società SSDARL Calcio Padova C 5 ha presentato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della manifestazione in oggetto pubblicata nel Comunicato n. 1 del 15/9/2019, con la quale ha assunto i provvedimenti indicati in oggetto per la partecipazione irregolare alla gara in epigrafe del giocatore Meggiorin Stefano perché squalificato a seguito di un provvedimento disciplinare pendente dalla stagione sportiva 2018/19 (vedi C.U. n. 41 del 9/1/2019 squalifica per una giornata per ammonizioni derivante da Coppa Italia di Calcio a Cinque). La Corte Sportiva d’Appello Territoriale visto il reclamo presentato dalla Società dalla Società Calcio Padova C5, visto il regolamento della manifestazione in oggetto pubblicato nel Com. Uff. n. 18 dell’11/9/2019, rilevato che, al di là di ogni altra pur possibile considerazione in ordine alla mancata sottoscrizione dello stesso da parte del legale rappresentante della società o di altro soggetto a ciò delegato ed alla mancanza del versamento della tassa reclamo (o di equipollente richiesta di addebito sul conto della Società intrattenuto con il Comitato) il regolamento della competizione stabilisce che le decisioni del Giudice Sportivo sono inappellabili PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dichiara l’inammissibilità del reclamo e visto l’art. 48, comma 5 del C.G.S., dispone l’addebito del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

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