C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 27 del 02/10/2019 – Delibera – Reclamo U.S.D. Cisonese Mob. Callesella Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 23 del 18/9/2019 – Irricevibilità reclamo avverso omologazione gara Limana – Cisonese dell’8/9/2019 per posizione irregolare giocatore Tormen G.Luca – Campionato 1^ Categoria

Reclamo U.S.D. Cisonese Mob. Callesella Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 23 del 18/9/2019 – Irricevibilità reclamo avverso omologazione gara Limana – Cisonese dell’8/9/2019 per posizione irregolare giocatore Tormen G.Luca – Campionato 1^ Categoria

La Società U.S.D. Cisonese Mob. Callesella ha presentato reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 23 del 18/9/2019, con la quale ha dichiarato l’irricevibilità del reclamo proposto in primo grado, relativo alla validità della gara indicata in epigrafe per la partecipazione irregolare alla stessa del giocatore Tormen GianLuca (Società Limana), e ciò per non essere stata allegata al preannuncio la prova del versamento della relativa tassa, né contenendo lo stesso la dichiarazione di addebito, vizio non sanato dalla dichiarazione contenuta del reclamo. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il reclamo dell’U.S.D. Cisonese Mob. Callesella, esaminata la documentazione depositata in atti nel procedimento di primo grado, rilevato che per un disguido amministrativo non è stata messa a disposizione del Giudice di primo grado la documentazione da cui risulta la richiesta di addebito del contributo sul conto campionato, tempestivamente effettuata, visto l’art. 78, comma 2 ultima parte, ritenuta l’insussistenza della improcedibilità dichiarata dal Giudice Sportivo Territoriale P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di accogliere il reclamo dell’U.S.D. Cisonese Mob. Callesella e di annullare la decisione del Giudice Sportivo rinviando per l’esame del merito al medesimo Giudice Sportivo Territoriale; - di ritrasmettere al Giudice Sportivo Regionale gli atti relativi alla gara Limana – Cisonese Mob. Callesella dell’8/9/2019.

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