C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 29 del 09/10/2019 – Delibera – Reclamo A.C. Pernumia Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova cui al Comunicato n. 14 del 25/9/2019 – Squalifica per cinque giornate giocatore Marescotto Lorenzo – Campionato 3^ Categoria

Reclamo A.C. Pernumia Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova cui al Comunicato n. 14 del 25/9/2019 – Squalifica per cinque giornate giocatore Marescotto Lorenzo – Campionato 3^ Categoria

La Società A.C. Pernumia ha presentato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova e pubblicata nel Comunicato n. 14 del 25/9/2019 con la quale ha assunto il provvedimento della squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Marescotto Lorenzo per i seguenti motivi “una giornata per doppia ammonizione e 4 (quattro) giornate dopo il provvedimento disciplinare di espulsione, pronunciava espressioni offensive e minacciose verso il direttore di gara, seppur trattenuto da un altro giocatore, allungava il braccio afferrando con la mano la maglia dell’arbitro dandogli una leggera spinta, tanto che lo faceva leggermente indietreggiare senza procurargli dolore. Usciva dal terreno di gioco soltanto con l’intervento di due suoi compagni e reiterava le espressioni ingiuriose”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dichiara irricevibile il reclamo presentato dalla Società A.C. Pernumia per non aver adempiuto a quanto stabilito dall’art. 76, commi 2 e 3 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva e cioè : - non aver presentato il preannuncio del reclamo con dichiarazione depositata entro il secondo giorno dalla pubblicazione del comunicato dove è stata riportata la sanzione disciplinare a carico del calciatore Marescotto; - non aver depositato il reclamo entro cinque giorni dalla data di pubblicazione della decisione che si intende impugnare P.Q.M. La Corte Federale Territoriale delibera - di dichiarare irricevibile il reclamo dell’A.C. Pernumia; - di disporre l’addebito dell’importo del contributo di accesso alla giustizia sportiva (tassa reclamo)nel conto partitario dell’A.C. Pernumia.

 

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