C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 29 del 09/10/2019 – Delibera – Reclamo A.S.D. Venezia 1907 Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Venezia di cui al Comunicato n. 13 del 25/9/2019 – Ripetizione gara Juventina Marghera – Venezia 1907 del 22/9/2019 – Campionato 2^ Categoria
Reclamo A.S.D. Venezia 1907 Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Venezia di cui al Comunicato n. 13 del 25/9/2019 – Ripetizione gara Juventina Marghera - Venezia 1907 del 22/9/2019 – Campionato 2^ Categoria
La Società A.S.D. Venezia 1907 ha presentato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vicenza pubblicata nel Comunicato n. 13 del 25/9/2019 con la quale ha assunto il provvedimento della ripetizione della gara indicata in oggetto per intemperanze del calciatore Boscolo Nicholas della Società Juventina Marghera nei confronti dell’arbitro, che venivano qualificate come una condotta gravemente ingiuriosa nei confronti dello stesso. A seguito di tale evento il direttore di gara sospendeva la disputa della gara in corso “ricorrendo in errore tecnico per non aver decretato il termine ufficiale della gara con i tre fischi previsti dal Regolamento”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il reclamo presentato dalla Società A.S.D. Venezia 1907; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito l’arbitro per le vie brevi, il quale ha confermato di aver sospeso la gara in oggetto dopo averlo comunicato ai capitani delle due squadre, in quanto, a suo giudizio, si era verificato un fatto tale da far apparire la prosecuzione della gara pregiudizievole per la sua incolumità e tale da impedirgli di condurla a termine con la necessaria serenità; considerato, altresì, che lo stato soggettivo del direttore di gara nella situazione data non è sindacabile e, peraltro, il comportamento tenuto dai tesserati della Società Juventina Marghera successivamente all’espulsione del calciatore Boscolo Nicholas può essere considerato una continuazione della sensazione di pericolo; visto l’art. 10, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il quale “la società ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3 ……….”; tutto ciò premesso P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale in riforma della decisione del Giudice Sportivo di primo grado di cui sopra delibera - di accogliere il reclamo presentato dalla Società Venezia 1907;
- di sanzionare la Società Juventina Marghera con la perdita della gara, omologando la stessa come segue : Juventina Marghera-Venezia 1907 0-3 - di annullare l’addebito del contributo all’ingresso della giustizia, stante l’accoglimento del reclamo.
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