C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 38 del 13/11/2019 – Delibera – Preannuncio e Reclamo A.C. Giavenale A.S.D. Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 15 del 23/10/2019 – squalifica giocatore Zanovello Marco per 10 giornate – Campionato di 2^ Categoria
Preannuncio e Reclamo A.C. Giavenale A.S.D. Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 15 del 23/10/2019 - squalifica giocatore Zanovello Marco per 10 giornate – Campionato di 2^ Categoria
La A.C. Giavenale ha presentato preannuncio e reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vicenza pubblicata nel Comunicato n. 15 del 23/10/2019 con la quale ha assunto la sanzione della squalifica per 10 giornate a carico del giocatore Zanovello Marco per i seguenti motivi : “…………..il calciatore n. 8 del Giavenale, il Sig. ZANOVELLO MARCO, interveniva indicando il calciatore n. 11 del Molina, Sig. GALATI CAPRARO ANTONIO, apostrofandolo in maniera discriminatoria. Il Sig. GALATI rispondeva agli insulti discriminatori offendendo a sua volta il Sig. ZANOVELLO. Quest'ultimo non ancora pago, reiterava la condotta discriminatoria più volte, sia sul campo di gioco sia durante il rientro negli spogliatoi, rivolgendosi anche in maniera provocatoria all'indirizzo del Direttore di gara, ignorando sia i richiami di quest'ultimo a cessare tale comportamento, sia i tentavi dei dirigenti della propria squadra di allontanarlo”. La Corte visto il preannuncio ed il reclamo presentati dall’A.C. Giavenale A.S.D., esaminata la documentazione ufficiale in atti, rilevato che l’art. 67, comma 1 del nuovo C.G.S. stabilisce che il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata “unitamente al contributo” nei termini ivi indicati, ritenuto che questa disposizione è confermata dall’art. 48, comma 2 C.G.S., il quale stabilisce che i reclami “anche se soltanto preannunciati,” a pena di irricevibilità sono gravati del prescritto contributo, che deve essere effettuato nel termine indicato dalla norma “fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice “, tra i quali rientra l’evidenza proprio quello stabilito dall’art. 67, comma 1; rilevato che non vi è in atti evidenza dell’avvenuto versamento del contributo, né di specifica richiesta di addebito dello stesso nel termine di cui all’art. 67, comma 1 P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di dichiarare irricevibile il reclamo presentato dall’A.C. Giavenale - di disporre l’addebito dell’importo del contributo all’ingresso della giustizia, stante il rigetto del reclamo.
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