C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 38 del 13/11/2019 – Delibera – Reclamo F.C. Union Pro 1928 SSDARL Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 33 del 23/10/2019 – irricevibilità ricorso di primo grado -presunta irregolarità gara Union Pro 1928-Vittorio Falmec S.M.Colle per errore tecnico – Campionato di Eccellenza

Reclamo F.C. Union Pro 1928 SSDARL Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 33 del 23/10/2019 – irricevibilità ricorso di primo grado -presunta irregolarità gara Union Pro 1928-Vittorio Falmec S.M.Colle per errore tecnico – Campionato di Eccellenza

La Società F.C. Union Pro 1928 ha presentato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale pubblicata nel Comunicato n. 33 del 23/10/2019 con la quale ha dichiarato irricevibile il ricorso di prima istanza proposto dalla reclamante (per aver omesso di trattare nel preannuncio l’addebito o il versamento del contributo previsto per l’accesso alla giustizia sportiva) e relativo alla non omologazione della gara Union Pro 1928-Vittorio Falmec S.M.Colle per presunto errore tecnico arbitrale La Corte preso in esame il reclamo presentato dalla F.C. Union Pro 1928 SSDARL, esaminata la documentazione ufficiale in atti, rilevato che l’art. 67, comma 1 del nuovo C.G.S. stabilisce che il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata “unitamente al contributo” nei termini ivi indicati, ritenuto che questa disposizione è confermata dall’art. 48, comma 2 C.G.S., il quale stabilisce che i reclami “anche se soltanto preannunciati,” a pena di irricevibilità sono gravati del prescritto contributo, che deve essere effettuato nel termine indicato dalla norma “fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice “, tra i quali rientra l’evidenza proprio quello stabilito dall’art. 67, comma 1; rilevato che non vi è in atti evidenza dell’avvenuto versamento del contributo, né di specifica richiesta di addebito dello stesso nel termine di cui all’art. 67, comma 1 P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di respingere il reclamo presentato dalla F.C. Union Pro 1928 SSDARL; - di disporre l’addebito dell’importo del contributo all’ingresso della giustizia, stante il rigetto del reclamo.

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