C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 50 del 18/12/2019 – Delibera – Reclamo A.S.D. Altavilla Calcio Avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione di Vicenza assunta con il Comunicato n. 22 del 4/12/2019 – Squalifica per cinque giornate giocatore Taurino Paolo – Campionato di 2^ Categoria
Reclamo A.S.D. Altavilla Calcio Avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione di Vicenza assunta con il Comunicato n. 22 del 4/12/2019 – Squalifica per cinque giornate giocatore Taurino Paolo - Campionato di 2^ Categoria
La Società A.S.D. Altavilla Calcio ha presentato reclamo avverso la squalifica per cinque giornate assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vicenza e pubblicata nel Comunicato n. 22 del 4/12/2019 : “a seguito di espulsione al minuto 38’ del secondo tempo per somma di ammonizioni (1 giornata), si rivolgeva con frasi irriguardose, offensive, altamente discriminatorie, nei confronti del Direttore di Gara, utilizzando anche espressioni blasfeme, reiterando tali comportamenti anche mentre usciva dal TDG. Una volta terminato l'incontro, il Signor Taurino Paolo attendeva l'Arbitro davanti allo spogliatoio del Direttore di Gara: il Sig. Taurino si frapponeva tra la porta dello spogliatoio e l'Arbitro e pretendeva spiegazioni da parte di quest'ultimo. Dopo che l'Arbitro aveva guadagnato l'accesso allo spogliatoio, chiusa la porta alle spalle, udiva il Sig. Taurino sferrare un colpo alla porta stessa e ripetere al suo indirizzo, nuovamente, epiteti denigratori ed offensivi. PTM il G.S. delibera di: - sanzionare, ai sensi dell'art. 36 comma 1 lett. a) e 37 comma 1 lett. a) CGS, il Sig. Taurino Paolo, per 5 giornate in ragione dell'utilizzo di espressioni blasfeme e della condotta irriguardosa e minacciosa nei confronti dell'Ufficiale di Gara, tenute in considerazione anche le circostanze aggravanti della reiterazione, della gravità e del carattere intimidatorio delle condotte sopra descritte”. La Corte d’Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dall’ASD Altavilla Calcio; esaminata la documentazione ufficiale in atti; rilevato che il reclamo non è in grado di modificare la descrizione dei fatti rappresentata nel rapporto di gara, che ai sensi dell’art. 61 C.G.S. fa piena prova di quanto accaduto in occasione della gara P.Q.M. La Corte delibera - di rigettare il reclamo presentato dall’A.S.D. Altavilla Calcio; - di confermare la sanzione della squalifica di cinque giornate a carico del giocatore Taurino Paolo; - di confermare l’addebito del contributo di accesso alla giustizia sportiva.
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