C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 50 del 18/12/2019 – Delibera – Reclamo A.S.D. Giovane Italia Polesella Avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione di Rovigo assunta con il Comunicato n. 24 dell’11/12/2019 – Squalifica per quattro giornate giocatore Fdaqui Hamza – Campionato di 3^ Categoria

Reclamo A.S.D. Giovane Italia Polesella Avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione di Rovigo assunta con il Comunicato n. 24 dell’11/12/2019 – Squalifica per quattro giornate giocatore Fdaqui Hamza - Campionato di 3^ Categoria

La Società A.S.D. Giovane Italia Polesella ha presentato reclamo avverso la squalifica per quattro giornate assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Rovigo e pubblicata nel Comunicato n. 24 dell’11/12/2019 : “per aver applaudito polemicamente e con frase di scherno l’arbitro. A seguito del provvedimento correva verso la panchina bestemmiando e la colpiva con calci e pugni, per poi fare ritorno in campo rivolgendo ripetuti insulti e minacce al direttore di gara, alla categoria arbitrale e all’Organo di Giustizia. Prima di di indirizzarsi verso gli spogliatoi, inoltre, tentava di lanciare i parastinchi in direzione dell’arbitro , non riuscendo nell’intento”. La Corte preso in esame il reclamo presentato dall’A.S.D. Giovane Italia Polesella; esaminata la documentazione ufficiale in atti; tenuto conto che nel giudizio sportivo il rapporto arbitrale riveste prova piena e ciò come disposto dall’art. 61 del vigente Codice di Giustizia Sportiva; ritenuto che la sanzione emessa dal Giudice di primo grado nei confronti del calciatore Fdaqui è corretta e proporzionata ai fatti ascritti allo stesso P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di respingere il reclamo presentato dall’A.S.D. Giovane Italia Polesella; - di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Fdaqui Hamza; - di provvedere all’addebito nel conto della reclamante del contributo all’ingresso della giustizia, stante il rigetto del reclamo.

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