C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 50 del 18/12/2019 – Delibera – Reclamo A.S.D. Medwork Arzergrande C5 Avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale assunta con il Comunicato n. 40 del 27/11/2019 – Sanzione sportiva perdita della gara Medwork-Bissuola del 15/11/2019 – Campionato Regionale Calcio a 5 Serie C 2

Reclamo A.S.D. Medwork Arzergrande C5 Avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale assunta con il Comunicato n. 40 del 27/11/2019 – Sanzione sportiva perdita della gara Medwork-Bissuola del 15/11/2019 - Campionato Regionale Calcio a 5 Serie C 2

La Società A.S.D. Medwork Arzergrande C5 ha presentato reclamo avverso la sanzione assunta dal Giudice Sportivo Regionale indicata in epigrafe e pubblicata nel Comunicato n. 40 del 27/11/2019 : …….. “La gara sospesa dall'Arbitro al 20º del Iº tempo per infiltrazioni d'acqua dal tetto che, bagnando la parte centrale del terreno di gioco, lo rendeva particolarmente scivoloso e pericoloso per i giocatori. La società ospitante aveva cercato di ovviare all'inconveniente mediante collocazione sulla parte bagnata di una pezza in microfibra, rivelatasi inadeguata alla bisogna. Il giudizio sulla praticabilità del campo compete esclusivamente al DdG. L'onere di provvedere alla manutenzione del terreno di gioco compete alla società ospitante, che di essa risponde oggettivamente ai sensi dell'art. 6 comma 3 CGS. Il Giudice Sportivo delibera di applicare alla società Medwork Arzergrande la sanzione della perdita della gara col punteggio Medwork Arzergrande - Bissuola 0 a 6 in sostituzione del meno favorevole punteggio conseguito sul campo (Network Arzergrande - Bissuola 1 a 4 per l'effetto non convalidato.” La Corte preso in esame il reclamo presentato dall’A.S.D. Medwork Arzergrande; esaminata la documentazione ufficiale in atti; rilevato che rientra nella discrezionalità dell’arbitro astenersi dal far proseguire la gara quando si verifichino fatti o situazioni che a suo giudizio appaiono pregiudizievoli dell’incolumità dei calciatori; preso atto che non è stato in alcun modo documentato, ma solo dichiarato dalla ricorrente, il verificarsi di circostanze di carattere eccezionale P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di respingere il reclamo presentato dall’A.S.D. Medwork Arzergrande; - di confermare la sanzione sportiva della perdita per 0-6 a carico della dall’A.S.D. Medwork Arzergrande; - di confermare l’addebito del contributo all’ingresso della giustizia, stante il rigetto del reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it