C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 50 del 18/12/2019 – Delibera – Reclamo A.S.D. Turchese Avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione di Rovigo assunta con il Comunicato n. 23 del 4/12/2019 – Squalifica per tre giornate giocatore Grillanda Filippo – Campionato di 3^ Categoria
Reclamo A.S.D. Turchese Avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione di Rovigo assunta con il Comunicato n. 23 del 4/12/2019 – Squalifica per tre giornate giocatore Grillanda Filippo - Campionato di 3^ Categoria
La Società A.S.D. Turchese ha presentato reclamo avverso la squalifica per tre giornate assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Rovigo e pubblicata nel Comunicato n. 23 del 4/12/2019 : “a seguito di un intervento falloso di un avversario, reagiva colpendo lo stesso con un pugno al volto”. La Corte preso in esame il reclamo presentato dall’A.S.D. Turchese; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito personalmente il difensore della Società reclamante rappresentata dall’Avv. Andrea Scalco del Foro di Vicenza; tenuto conto che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare;
rilevato che l’arbitro nel proprio rapporto non qualifica l’intervento dell’avversario come comportamento ingiusto, non indicando se l’intervento dell’avversario del Sig. Grillanda sia stato falloso a nulla rilevando la diversa qualificazione data dal Giudice Sportivo; ritenuto, altresì, che non possa assumere rilievo l’entità della conseguenza del fatto addebitato al Grillanda, dovendosi qualificare violento o meno il comportamento dello stesso, e non vi è dubbio che un pugno sferrato ad un avversario sia comportamento violento P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di respingere il reclamo presentato dall’A.S.D. Turchese; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Grillanda Filippo; - di disporre l’addebito in conto alla Società Turchese del contributo all’ingresso della giustizia, stante il rigetto del reclamo.
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