C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 50 del 18/12/2019 – Delibera – Reclamo U.S.D. Automalacarne Lamonese Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di Bassano di cui al Comunicato n. 22 del 30/10/2019 – Ripetizione gara Automalacarne Lamonese – Longa del 20/10/2019 – Campionato di 3^ Categoria

Reclamo U.S.D. Automalacarne Lamonese Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di Bassano di cui al Comunicato n. 22 del 30/10/2019 – Ripetizione gara Automalacarne Lamonese - Longa del 20/10/2019 – Campionato di 3^ Categoria

 La Società U.S.D. Automalacarne Lamonese ha presentato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di Bassano pubblicata nel Comunicato n. 22 del 23/10/2019 con la quale ha assunto la decisione della ripetizione della gara indicata in oggetto c.s. : …………….. “al 48° del secondo tempo il calciatore n. 5 della U.S.D. Automalacarne Lamonese veniva espulso per doppia ammonizione nel mentre un calciatore della AC Longa 90, infortunato, veniva curato in campo da un Dirigente della società di appartenenza, di cui il Direttore di gara aveva autorizzato l’intervento. Alla ripresa del gioco, benché il calciatore infortunato fosse stato soccorso rapidamente, in campo, senza necessità di essere portato fuori in barella, il Direttore di gara non gli ha consentito di proseguire la partita, e, quindi, ha tolto alla squadra ricorrente la possibilità di approfittare del vantaggio numerico. Tale decisione arbitrale costituisce un’innegabile violazione dell’art. 5 del Regolamento Del Giuoco Calcio, fattispecie che, stando al 5° comma dell’art. 10, lett. c), del nuovo Codice Di Giustizia Sportiva, comporta una irregolarità della gara, con necessità della sua ripetizione. Si ordina, pertanto, la ripetizione della gara di Terza Categoria – Girone A-USD Automalacarne Lamonese c/ AC Longa 90, già disputata il 20 ottobre 2019 presso il Campo Comunale di Lamon (BL). “ La Corte preso in esame il reclamo presentato dall’U.S.D. Automalacarne Lamonese; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito personalmente l’arbitro che ha rilasciato un supplemento di rapporto dal quale non emerge una obbiettiva giustificazione del mancato rientro in campo del giocatore infortunato P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di rigettare il reclamo presentato dall’U.S.D. Automalacarne Lamonese; - di confermare la ripetizione gara Automalacarne Lamonese – Longa in data da destinarsi dalla Delegazione Distrettuale di Bassano; - di confermare l’addebito del contributo all’ingresso della giustizia, stante il reclamo respinto.

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