C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 53 del 09/01/2020 – Delibera – Reclamo A.S.D. Nuovo Monselice Calcio Avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 33 del 23/10/2019 –Presunta irregolarità gara Colli Euganei – Nuovo Monselice del 6/10/2019 – Campionato di 1^ Categoria

Reclamo A.S.D. Nuovo Monselice Calcio Avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 33 del 23/10/2019 –Presunta irregolarità gara Colli Euganei – Nuovo Monselice del 6/10/2019 - Campionato di 1^ Categoria

La Società A.S.D. Nuovo Monselice Calcio ha presentato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale pubblicata nel Comunicato n. 33 del 23/10/2019 con la quale ha respinto il ricorso di prima istanza proposto dalla reclamante e relativo alla omologazione in oggetto per presunto errore tecnico dell’arbitro per i seguenti motivi : “………. chiede la ripetizione della gara. Nello specifico la soc. lamentava che verso il 20' del primo tempo l'Arbitro assegnava un calcio di rigore a favore della squadra Colli Euganei; il rigore veniva battuto dal giocatore della Soc. Colli Euganei e parato dal portiere della soc. Nuovo Monselice Calcio, ma l'Arbitro sospendeva l'azione e l'avrebbe fatta riprendere con palla scodellata tra le due squadre, e ciò in apparente difformità a quanto previsto dalla regola 14 del Regolamento Giuoco Calcio. La Soc. Colli Euganei non ha fatto pervenire proprie osservazioni. Nulla emergendo dal R.A. è stata chiesta integrazione all'Arbitro il quale ha precisato la dinamica del fatto, ossia che una volta identificato l'incaricato del tiro provvedeva a fischiare per consentire l'esecuzione del calcio di rigore; prima che l'attaccante designato a battere il calcio di rigore mettesse in gioco il pallone, un suo compagno di squadra entrava in area di rigore; il rigore eseguito veniva parato dal portiere e a questo punto l'Arbitro interrompeva il gioco ripreso poi un una sua rimessa in area di rigore, lasciando il pallone al portiere della soc. Nuovo Monselice Calcio. Emerge pertanto che l'Arbitro non ha assegnato alla squadra Nuovo Monselice Calcio un calcio di punizione indiretto ma ugualmente ha raggiunto la stessa efficacia disponendo una rimessa a favore della squadra Nuovo Monselice Calcio, pertanto la sua decisione non ha influito sul risultato della gara”.

La Corte preso in esame il reclamo presentato dal Nuovo Monselice Calcio, esaminata la documentazione ufficiale in atti, sentito il difensore della reclamante rappresentato dall’Avv. Andrea Scalco del Foro di Vicenza, sentito personalmente l’arbitro che ha chiarito esattamente quanto verificatosi in campo ed il fatto di aver consegnato la palla al portiere al fine della regolare ripresa del gioco, lette le memorie suppletive sia del legale del Nuovo Monselice Calcio che della Società Colli Euganei e verificato che quanto da ultimo ricostruito dall’arbitro appare plausibile e pertanto porta ad escludere l’esistenza di un errore tecnico avendo egli correttamente dato esecuzione al regolamento del gioco; P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera -di respingere il reclamo presentato dalla Società Nuovo Monselice - di confermare la validità della gara presa in esame con il risultato acquisito in campo di : Colli Euganei – Nuovo Monselice 1-0; - di disporre l’addebito del contributo di ingresso alla Giustizia sportiva.

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