C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 53 del 09/01/2020 – Delibera – Reclamo A.S.D. Zero Branco Avverso le decisioni del Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 47 dell’11/12/2019 – Sanzione Sportiva perdita della gara Zero Branco-Bibione dell’8/12/2019; ammenda di € 50,00; Inibizione fino al 27/12/2019 Mazzo Fabio Dirigente accompagnatore – Campionato di 1^ Categoria

Reclamo A.S.D. Zero Branco Avverso le decisioni del Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 47 dell’11/12/2019 – Sanzione Sportiva perdita della gara Zero Branco-Bibione dell’8/12/2019; ammenda di € 50,00; Inibizione fino al 27/12/2019 Mazzo Fabio Dirigente accompagnatore - Campionato di 1^ Categoria

La Società A.S.D. Zero Branco ha presentato reclamo avverso le decisioni sopra indicate deliberate dal Giudice Sportivo Regionale e pubblicate nel Comunicato n. 47 dell’11/12/2019 “per aver contravvenuto alle disposizioni impartite con Comunicato n. 1 dell’1/7/2019 del C.R.V. (pag. 21, A/3 lett. b) che prescrive l’impiego per tutta la durata della gara di un atleta nato dall’1/1/1999”. La Corte d’Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dall’AS.D. Zero Branco, esaminata la documentazione ufficiale in atti, sentito l’arbitro che ha reso un supplemento di rapporto nel quale ha precisato che al 44’ del 2° tempo la Società Zero Branco ha sostituito il calciatore n. 10 Mascherin Tommaso (nato il 29/3/1991) con il n. 15 Groppo Alberto (nato 6/6/1994) e non con il giocatore n. 6 Dametto Marco (nato il 29/12/1999) che invece è rimasto in campo per tutta la durata della gara; constatato che la Società Bibione non ha prodotto controdeduzioni; constatato, altresì, che dalle risultanze sopra illustrate la Società ha totalmente rispettato l’applicazione delle norme in vigore e indicate nel Comunicato n. 1 del C.R.V. P.Q.M. La Corte delibera - di accogliere il reclamo presentato dall’A.S.D. Zero Branco; - di omologare la gara oggi presa in esame con il risultato acquisito in campo di : Zero Branco - Bibione 2-0; - di annullare la sanzione dell’ammenda di € 50,00 inflitta alla Società; - di annullare la sanzione della inibizione a carico del dirigente accompagnatore Mazzo Fabio; - essendo il reclamo accolto, non è dovuto il contributo di accesso alla giustizia sportiva

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it