C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 53 del 09/01/2020 – Delibera – Reclamo U.S.D. Porto Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 39 del 18/12/2019 – Sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 Porto – San Giovanni Ilarione del 14/12/2019 – Campionato Juniores Juniores Provinciale

Reclamo U.S.D. Porto Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 39 del 18/12/2019 – Sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 Porto – San Giovanni Ilarione del 14/12/2019 – Campionato Juniores Juniores Provinciale

La Corte dichiara irricevibile il reclamo presentato dalla Società U.S.D. Porto perché non presentato secondo le forme prescritte dalle norme stabilite dall’art. 76, comma 2 del nuovo codice di Giustizia Sportiva e cioè : - non accompagnato dal versamento contestuale o richiesta di addebito in conto del contributo di accesso alla giustizia sportiva -vizio di forma che assorbe ogni altra questione P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale - dichiara irricevibile il reclamo presentato dall’U.S.D. Porto. - dispone l’addebito del contributo all’ingresso della giustizia, stante l’irricevibilità del reclamo.

 

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