C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 62 del 12/02/2020 – Delibera – Reclamo A.S.D. Union LC Avverso la decisione del Giudice della Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 31 del 5/2/2020 –Squalifica per quattro giornate giocatore Marini Stefano – Campionato di 2^ Categoria
Reclamo A.S.D. Union LC Avverso la decisione del Giudice della Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 31 del 5/2/2020 –Squalifica per quattro giornate giocatore Marini Stefano - Campionato di 2^ Categoria
La Società A.S.D. Union LC ha presentato un reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vicenza pubblicata nel Comunicato n. 31 del 5/2/21020 con la quale ha inflitto la squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Marini Stefano c.s. : “letto il referto arbitrale e il relativo supplemento, si evince che il Calciatore n.1 della società UNION LC, Signor MARINI STEFANO, al minuto 38 del secondo tempo di gioco, contestando una decisione del Direttore di Gara, a quest'ultimo si rivolgeva in modo irriguardoso, anche con linguaggio blasfemo, venendo altresì in contatto con lo stesso Direttore di gara, per averlo spinto di lato nell'intento di recuperare il pallone, seppur in modo non violento. “Dal referto arbitrale, in merito al comportamento del Calciatore Sig. Marini, risulta un concorso di circostanze (aggravanti ed attenuanti) ex art. 15.3 CGS. Il GS ritiene predominante la circostanza attenuante della tenuità del contatto rispetto all'aggravante del ruolo di vice-capitano rivestito dal Calciatore MARINI STEFANO e del conseguente maggior disvalore della propria condotta, in ragione della funzione di ausilio del vice capitano al Giudice di gara. Dalla lettura del supplemento di gara, peraltro, si rileva che i sostenitori della squadra locale dell'UNION LC insultavano l'Arbitro, reiterando la condotta, per tutta la durata dell'incontro. Successivamente, al termine della gara, nel parcheggio il Direttore di gara veniva affrontato da un paio di tifosi, di cui uno di essi, con fare minaccioso, inseguiva l'arbitro fino al proprio veicolo, insultandolo nuovamente con fare minatorio. PTM il G.S. delibera di: - sanzionare, ai sensi degli artt. 36 comma 1 lett.b) e 37 comma 1 lett.a) CGS, il Signor MARINI STEFANO, per 4 giornate tenuto conto anche del concorso di circostanze ex art. 15.3 CGS - ai sensi degli artt. 25 comma 3 e 8 comma 1 lett. e) CGS sanzionare la Società UNION LC con l'ammenda di € 150,00. La Corte esaminato il reclamo presentato dalla Società reclamante; esaminata, altresì, la documentazione ufficiale in atti; ritenuto il provvedimento del Giudice Sportivo adeguatamente motivato e congruo, quanto alla sanzione applicata, rispetto ai fatti in oggetto; delibera di respingere il reclamo P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di rigettare il reclamo proposto dall’A.S.D. Union LC; - di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Marini Stefano; - di introitare la tassa reclamo versata.
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