C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 62 del 12/02/2020 – Delibera – Reclamo U.S. Badia Polesine Avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 60 del 5/2/2020 – Squalifica fino al 24/2/2020 allenatore Bonfante Thomas – Campionato di

Reclamo U.S. Badia Polesine Avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 60 del 5/2/2020 – Squalifica fino al 24/2/2020 allenatore Bonfante Thomas - Campionato di

La Corte dichiara inammissibile il reclamo proposto dall’U.S. Badia Polesine per non aver rispettato la norma dettata dall’art. 137, comma 3, lettera b) del nuovo C.G.S., che dichiara inoppugnabili i provvedimenti disciplinari assunti nei confronti dei tecnici fino ad un mese. P.Q.M. La Corte delibera - di dichiarare inammissibile il reclamo proposto U.S.Badia Polesine; - di introitare, stante il rigetto del reclamo, la tassa versata.

 

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