C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 62 del 12/02/2020 – Delibera – Reclamo U.S.D. B.P. 93 Avverso delibera Giudice Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 31 del 5/2/2020 – Squalifica giocatore Segreto Alex per cinque giornate – Campionato Provinciale Allievi

Reclamo U.S.D. B.P. 93 Avverso delibera Giudice Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 31 del 5/2/2020 – Squalifica giocatore Segreto Alex per cinque giornate - Campionato Provinciale Allievi

La Società U.S.D. B.P. 93 ha presentato un reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vicenza e pubblicata nel Comunicato n. 31 del 5/2/2020 con la quale ha inflitto la squalifica per cinque giornate a carico del calciatore Segreto Alex :

“…..il Calciatore n. 6 della società USD B.P. 93, Signor Segreto Alex, al minuto 38 del 2º tempo veniva ammonito per gioco scorretto. Contestando la decisione del Direttore di Gara, a quest'ultimo si rivolgeva insultandolo (2 giornate). Una volta espulso, il Signor Segreto Alex si avvicinava al Direttore di gara e toccandolo, senza procurargli dolore, lo minacciava pesantemente (4 giornate). PTM il G.S. delibera di: - sanzionare, ai sensi dell'art. 36 comma 1 lettera a) e b) CGS, il Signor Segreto Alex, per 5 giornate (applicando la circostanza attenuante della tenuità del contatto fisico) in ragione della condotta ingiuriosa nei confronti dell'Ufficiale di Gara che determinava l'espulsione, nonché della successiva condotta gravemente irriguardosa connotata da carattere minaccioso successiva al provvedimento di espulsione anzidetto”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale viste le norme contenute nel nuovo Codice di Giustizia Sportiva per quanto riguarda la procedura della presentazione dei reclami e, in particolare, l’art. 48 che prevede l’irricevibilità dei reclami ove non accompagnati dal relativo contributo (tassa reclamo) o della richiesta di addebito dello stesso P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera di dichiarare irricevibile il reclamo indicato in epigrafe, proposto dalla’U.S.D. B.P. 93, con addebito del richiamato contributo.

 

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