C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 64 del 19/02/2020 – Delibera – Reclamo A.C. Garda Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 54 del 15/1/2020 – Omologazione gara Giorgione 2000-Garda del 20/10/2019 – Campionato di Eccellenza

Reclamo A.C. Garda Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 54 del 15/1/2020 – Omologazione gara Giorgione 2000-Garda del 20/10/2019 - Campionato di Eccellenza

La Società A.C. Garda ha presentato reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale pubblicata nel Comunicato n. 54 del 15/1/2020 con la quale ha respinto il ricorso di primo grado ed ha omologato la gara indicata in epigrafe per i seguenti motivi : La società Garda ha proposto rituale reclamo avverso la regolarità della gara disputata il 20.10.2019 contro la società Giorgione. Lamenta la reclamante che i giocatori della reclamata portavano alla caviglia, durante la competizione, un dispositivo GPS di misurazione delle prestazioni, ritenuto pericoloso per l'incolumità dei propri giocatori, che aveva affrontato la partita intimoriti. Rilevava, per quanto occorra,aver richiesto all'A. di formalizzare riserva scritta all'inizio della competizione, che questi si riservava di effettuare a fine gara.

Sollecitato un supplemento di referto, il DdG riferiva che la riserva era stata presentata a fine gara e allegata al referto e che personalmente aveva ritenuto non pericoloso il dispositivo, ricoperto principalmente di gomma e collocato nella parte esterna della scarpa in prossimità del tallone. aggiungeva di non aver potuto verificare se sui dispositivi ci fosse la sigla IMS e di non aver notato alcun segnale proveniente dalla panchina avversaria. La reclamata inviava osservazioni, rilevando che i dispositivi erano contenuti in involucro di gomma morbida di un millimetro di spessore, che nulla faceva ritenere che l'infortunio al giocatore di Garda fosse da imputarsi al dispositivo, che il dirigente della reclamante si é accorto della presenza del dispositivo dopo l'inizio della gara, come da reclamo, il che esclude l'atteggiamento timoroso dei giocatori. Il GS inviava gli atti al Procuratore Federale per accertare se il dispositivo adottato fosse corrispondente alle norme regolamentari per essere assistito dall'omologazione IMS e dell'autorizzazione federale o del CRV; inoltre se, per le sue caratteristiche, evidenziasse aspetti di pericolosità. Effettuate le indagini, il Prpcuratore Federale le trasmetteva a quest'ufficio, che provvedeva a comunicarle alle parti, fissando per la decisione la data odierna. Le indagini svolte deponevano per il mancato rispetto delle prescrizioni regolamentari in merito all'omologazione e all'autorizzazione all'impiego. Per la pericolosità faceva riferimento alle valutazioni del direttore di gara. In questo quadro di riferimento, ritiene il GS che non sia possibile, da un lato, ritenere infondato il reclamo, perché il dispositivo non era impiegabile per le ragioni esposte; dall'altro di non poter accogliere le richieste della reclamante. In vero ritiene di valorizzare i dati oggettivi, risultati dai documenti di gara: la reclamante aveva rilevato la presenza dei dispositivi nel corso del primo tempo, conclusosi col risultato per sé negativo, ancorché i suoi giocatori non potessero avere ancora contezza dei rilievi (non omologazione e presunta pericolosità) condizionante la prestazione. Si può ritenere, quindi che la richiesta di presentare riserva alla fine del primo tempo avesse ragione cautelare nella prospettiva di esito negativo della competizione. D'altro canto non si può non censurare il comportamento della reclamata, se effettivamente convinta del rischio per gli atleti,di ritirarli dalla gara indipendentemente dal risultato acquisito conseguibile, eventualmente reclamando le decisioni conseguenti del GS. L'assenza di pericolosità dei dispositivi, apprezzata dall'A. non può, per altra via, considerarsi errore tecnico determinante per il risultato acquisito sul campo. P.Q.M. il GS delibera: -il reclamo dell’A.C. Garda é formalmente ammissibile, ma non accoglibile nelle conclusioni esposte, con conseguente omologazione del risultato acquisito sul campo Giorgione-Garda 2 a 0 ………..” La Corte visto il reclamo presentato dall’A.C. Garda; prese in esame, altresì, le controdeduzioni fatte pervenire dall’A.S.D. Calcio Giorgione 2000; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il Presidente della Società reclamante A.C. Garda; sentito il Presidente della Società reclamata A.S.D. Giorgione Calcio 2000; esaminato il nuovo supplemento di rapporto reso dal direttore di gara, il quale ha precisato, tra l’altro che, dirigenti della società A.C. Garda gli hanno segnalato, soltanto al termine del primo tempo, che i giocatori del Giorgione indossavano il dispositivo GPS e di aver in quel momento constatato la non pericolosità dello stesso; considerato che la circostanza del momento della segnalazione al direttore di gara avvalora il provvedimento reso dal Giudice Sportivo, che appare supportato da articolata, congrua e condivisibile motivazione P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di respingere il reclamo proposto dall’A.C. Garda; - di confermare l’omologazione della gara oggi presa in esame con il risultato acquisito in campo di: Giorgione 2000 - Garda 2 - 0; - di disporre l’addebito del contributo alla giustizia sportiva.

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