C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 64 del 19/02/2020 – Delibera – Reclamo A.S.D. Ponte Crepaldo Eraclea Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 62 del 12/2/2020 – Squalifica del campo per due giornate – Campionato di 1^ Categoria
Reclamo A.S.D. Ponte Crepaldo Eraclea Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 62 del 12/2/2020 - Squalifica del campo per due giornate – Campionato di 1^ Categoria
La Corte non prende in esame il reclamo in epigrafe per non aver osservato la reclamante le disposizioni emanate con i Comunicati n. 59 del 31/1/2020 e n. 60 del 5/2/2020 del C.R. Veneto, che prescrive la procedura da seguire per l’inoltro dei reclami di competenza dei Giudici Sportivi e della Corte Sportiva di Appello Territoriale. Tali norme dispongono che la documentazione relativa ai preannunci di reclamo e ai conseguenti reclami venga trasmessa solo ed esclusivamente al seguente indirizzo mail: vecalcio.giustizia@figc.it. Le norme precisano, inoltre, che le società in possesso di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) potranno usufruire della casella di posta:vecalcio.giustizia@pec.it. Il mancato adempimento di tali disposizioni e quindi l’invio della documentazione soltanto o anche ad altri indirizzi, non permette di prendere in considerazione i preannunci e/o reclami. P.Q.M. La Corte delibera - di non prendere in esame il reclamo proposto dall’A.S.D. Ponte Crepaldo Eraclea; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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