C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 67 del 05/03/2020 – Delibera – Reclamo ASD Villa Estense 2003 Avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 37 del 19/2/2020 della – Applicazione sanzione sportiva perdita della gara Villa Estense 2003-Bassa Padovana del 15/2/2020 – Campionato Juniores Provinciale

Reclamo ASD Villa Estense 2003 Avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 37 del 19/2/2020 della – Applicazione sanzione sportiva perdita della gara Villa Estense 2003-Bassa Padovana del 15/2/2020 - Campionato Juniores Provinciale

 La Società A.S.D. Villa Estense 2003 ha presentato reclamo avverso la delibera del Giudice della Delegazione Provinciale di Padova pubblicata nel Comunicato n. 37 del 19/2/2020, con la quale ha assunto la sanzione indicata in epigrafe in relazione all’impiego dei giocatori “fuori quota” partecipanti alla gara su indicata. La Corte visto il reclamo proposto dall’ASD Villa Estense 2003; presa in esame, la documentazione ufficiale in atti; visto il supplemento reso dall’arbitro con il quale ha dichiarato di essere incorso in un errore di trascrizione nel rapportino finale, avendo assegnando la sostituzione del giocatore n. 3 con il n. 19 alla squadra Villa Estense, mentre la stessa doveva essere imputata alla Società Bassa Padovana;

appurato, che la società reclamante non ha trasgredito alle norme regolamentari vigenti in materia di utilizzo dei giocatori “fuori quota” avendone impiegato nella gara presa in esame n. 4 nel rispetto delle disposizioni emanate dalla F.I.G.C.; constatato, alla luce di quanto sopra, la regolarità della gara in oggetto P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di accogliere il reclamo proposto dalla Società Villa Estense; - di confermare la regolarità della gara in oggetto e quindi omologarla con il risultato acquisito in campo di : Villa Estense 2003 - Bassa Padovana 3 – 0; - essendo il reclamo accolto, la tassa reclamo non è dovuta.

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