C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 67 del 05/03/2020 – Delibera – Reclamo S.S.DARL Noventana F.C. Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 36 del 12/2/2020 – Squalifica per tre giornate giocatore Ditomaso Giacomo – Campionato di 2^ Categoria

 

Reclamo S.S.DARL Noventana F.C. Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 36 del 12/2/2020 - Squalifica per tre giornate giocatore Ditomaso Giacomo – Campionato di 2^ Categoria

La Società Noventana ha presentato reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova, pubblicata nel Comunicato n. 36 del 12/2/2020 con la quale ha assunto la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Ditomaso Giacomo : “Offendeva con grandi espressioni un giocatore avversario anche nella sua intima sfera famigliare e la divinità”. La Corte visto il reclamo presentato dalla Società Noventana; sentito il presidente della Società reclamante assieme al giocatore Ditomaso; sentito l’arbitro per le vie brevi il quale ha confermato quanto descritto nel rapporto di gara e dando ulteriori precisazioni in ordine alla frase blasfema;+ tenuto conto che nel giudizio sportivo il rapporto arbitrale riveste prova piena (vedi art. 61, comma 1 del C.G.S.); 1.Reclamo S.S.DARL Noventana F.C. Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 36 del 12/2/2020 - Squalifica per tre giornate giocatore Ditomaso Giacomo – Campionato di 2^ Categoria La Società Noventana ha presentato reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova, pubblicata nel Comunicato n. 36 del 12/2/2020 con la quale ha assunto la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Ditomaso Giacomo : “Offendeva con grandi espressioni un giocatore avversario anche nella sua intima sfera famigliare e la divinità”. La Corte visto il reclamo presentato dalla Società Noventana; sentito il presidente della Società reclamante assieme al giocatore Ditomaso; sentito l’arbitro per le vie brevi il quale ha confermato quanto descritto nel rapporto di gara e dando ulteriori precisazioni in ordine alla frase blasfema;+ tenuto conto che nel giudizio sportivo il rapporto arbitrale riveste prova piena (vedi art. 61, comma 1 del C.G.S.);

valutato il provvedimento sanzionatorio che appare congruo rispetto ai fatti addebitati P.Q.M. La Corte delibera - di respingere il reclamo proposto dalla Società Noventana; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Ditomaso Giacomo; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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