C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 67 del 05/03/2020 – Delibera – Reclamo U.S.D. Papozze 2009 Avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato n. 33 del 5/2/2020 della – Squalifica fino al 30/6/2020 allenatore Guolo Diego – Campionato Juniores Provinciale

Reclamo U.S.D. Papozze 2009 Avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato n. 33 del 5/2/2020 della – Squalifica fino al 30/6/2020 allenatore Guolo Diego - Campionato Juniores Provinciale

La Società U.S.D. Papozze 2009 ha presentato reclamo avverso la delibera del Giudice della Delegazione Provinciale di Rovigo pubblicata nel Comunicato n. 33 del 5/2/2020, con la quale ha assunto la sanzione della squalifica fino al 30/6/2020 a carico dell’allenatore Guolo Diego : “Al termine della gara, durante l’accerchiamento subito dal Direttore di gara da parte dei tesserati della squadra ospitante, veniva individuato il tecnico nell’atto di colpire l’Arbitro con ripetuti ed energici spintoni e di farlo oggetto di numerose ingiurie e proteste scomposte. Il comportamento del tecnico va iscritto nelle violazioni previste dall'art. 36 del C.G.S.”

La Corte visto il reclamo proposto dall’USD Papozze 2009; presa in esame, altresì, la documentazione ufficiale in atti; sentito il difensore della Società reclamante rappresentato dall’Avv. Stefania Tescaroli del Foro di Rovigo, unitamente al Sig. Guolo Diego; sentito, per le vie brevi, l’arbitro che ha reso un supplemento di rapporto nel quale ha confermato il contenuto del proprio referto di gara, specificando, altresì, che avendo diretto in precedenza più incontri nel corso della corrente stagione riguardanti la Società Papozze , era in grado di riconoscere nel Sig. Guolo Diego l’autore della sua aggressione ritenuta congrua, in base a quanto sopra, la congruità del provvedimento disciplinare assunto dal Giudice Sportivo di primo grado nei confronti del Sig. Guolo P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di respingere il reclamo proposto dall’USD Papozze 2009; - di confermare la sanzione della squalifica fino al 30/6/2020 a carico dell’allenatore Guolo Diego -di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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