C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 81 del 08/07/2020 – Delibera – Reclamo giocatore Gambin Anthony (tesserato A.S.D. Valdalpone Roncà) Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 67 del 5/3/2020 – Squalifica fino al 3/3/2021 – Campionato di 1^ Categoria

Reclamo giocatore Gambin Anthony (tesserato A.S.D. Valdalpone Roncà) Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 67 del 5/3/2020 – Squalifica fino al 3/3/2021 – Campionato di 1^ Categoria

Il calciatore Gambin Anthony ha presentato reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale pubblicata nel Comunicato n. 67 del 5/3/2020 con la quale ha assunto a suo carico la sanzione della squalifica fino al 3/3/2021 sulla base del seguente provvedimento : “A scioglimento della riserva assunta con C.U. n. 64 del 19.2.2020, in decisione per il 25.2.2020, assunto il provvedimento in data odierna per il rinvio disposto dalle autorità in emergenza Corona Virus (senza pregiudizio per le difese delle parti, non essendo nel frattempo intervenute attività istruttorie ulteriori). La società Valdalpone Roncà ha proposto rituale reclamo con riferimento alla decisione dell'A. di sospendere la gara, disputata il 16.2.2020 contro la società Zevio, sospesa al 44º del Iº tempo dal DdG come conseguenza dell'aggressione patita da parte del giocatore della reclamata, Gambin Anthony, destinatario di provvedimento d'espulsione. Si tratta di reclamo improprio, perché diretto non ad attingere il provvedimento arbitrale di sospensione, ma a sollecitare un provvedimento giudiziale a sé favorevole in forza di ricostruzione del fatto, che non trova oggettività nel referto. La reclamata ha svolto controdeduzioni, anch'essa, richiamando una diversa versione del fatto, sollecitando un provvedimento di segno opposto. La reclamante si oppone alla produzione della memoria avversa, rilevando come la trasmissione di essa sia avvenuta ad opera di un soggetto, Otto Rigoli, diverso dal difensore incaricato, avv. Agostino Rigoli. dal quale, per altro, la memoria difensiva é stata sottoscritta. L'eccezione é priva di fondamento. L'obbligo di comunicare gli atti a mezzo pec é previsto, per le società dilettantistiche, soltanto dal 1º luglio 2020. Fino a tale data sono ammessi tutti i mezzi di comunicazione, compresa la mail. Che, poi, la trasmissione sia curata da un soggetto diverso dal difensore nominato non rileva se l'atto ha raggiunto lo scopo - come evidenziato dalla replica prodotta dalla reclamante - e l'atto sia sottoscritto dal difensore designato. Fatte queste premesse per mera completezza, va rilevato che il c.d. reclamo di Valdalpone Roncà tale non é sostanzialmente, perché non attinge il provvedimento arbitrale, tendendo invece a sollecitare un favorevole provvedimento giudiziale, come tale inammissibile, anche perché non attinge nella sostanza il provvedimento stesso. E' pacifico che la sospensione della gara sia stata presa dall'A. solo a seguito del comportamento aggressivo, assunto dal giocatore Gambin a seguito del provvedimento di espulsione, essendo irrilevanti i precedenti fattuali, che non hanno coinvolto il DdG. Per la valutazione di essi si provvederà in altra sede. Deve, per altro, rilevarsi che il provvedimento di sospensione, giustificato dall'A. per non sentirsi nelle condizioni psicofisiche di continuare nella direzione, non trova riscontro nelle circostanze di fatto dallo stesso descritte, dalle quali emerge un clima privo di contenuti intimidatori, quanto, piuttosto, collaborativo da parte di tutte le componenti delle società in campo. Lo stesso giocatore Gambin Anthony, autore della percossa, pur proseguendo nelle proteste, non utilizzava più espressioni offensive. Dal che si ritiene che il provvedimento di sospensione sia stato assunto precipitosamente senza effettiva giustificazione. Da queste considerazioni si ricava la persuasione che infliggere alla società Valdalpone Roncà la sanzione della perdita della gara non trovi giustificazione nella concretezza della situazione rappresentata dall'A.” La Corte, visto il reclamo presentato dal calciatore Gambin Anthony; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il ricorrente assistito dall’avv. Andrea Scalco del Foro di Vicenza; rilevato che il provvedimento sanzionatorio adottato dal Giudice Sportivo di 1° grado nei confronti del sig. Gambin Anthony risulta privo di motivazione; visto l’art. 78 comma 2 terza parte CGS; rilevato conseguentemente che, dalle evidenze in atti (supplemento di rapporto) risulta che il calciatore Gambin Anthony ha tenuto: a) una condotta blasfema che, aggiunta ad una precedente ammonizione, ha portato il direttore di gara ad adottare il provvedimento di espulsione nei suoi confronti; b) una condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, concretatasi nell’aver colpito la mano di questo con cui esibiva il cartellino per notificargli il provvedimento di espulsione, pur non facendo cadere il cartellino stesso; c) una condotta reiteratamente scomposta e irriguardosa, all’esito del provvedimento di espulsione, tale da costringere i compagni di squadra a trattenerlo per le mani e per i fianchi e ad allontanarlo dal direttore di gara; visti gli articoli 37 CGS, per quanto riguarda l’utilizzo di espressioni blasfeme e l’art. 36 CGS comma 1 lettera b), con riguardo alle condotte di cui alle lettere b) e c) che precedono; P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera in riforma della decisione impugnata, alla luce dei fatti come sopra ricostruiti, appare congrua la sanzione di n. 10 giornate di squalifica, di cui n. 2 riferite all’utilizzo di espressioni blasfeme, sanzione da scontare nel Campionato di competenza 2020/2021, ai fini della quale non potrà essere commutato il periodo presofferto, in quanto i Campionati sono stati sospesi e successivamente definitivamente conclusi a causa della pandemia dovuta al Covid-19, per effetto della quale non si è disputata alcuna gara ufficiale di Campionato. Rilevato che, a seguito di quanto disposto dal Giudice Sportivo di 1° Grado con C.U. 67 del 5.3.2020 era stata disposta la trasmissione degli atti in copia al Procuratore federale per quanto di competenza, manda alla Segreteria di integrare detta trasmissione anche con gli atti relativi al giudizio di 2° Grado del presente fascicolo. Essendo il ricorso parzialmente accolto, non è dovuta la tassa reclamo.

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