C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 20 del 11/09/2019 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 998 18/19 nei confronti dei seguenti soggetti :
Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 998 18/19 nei confronti dei seguenti soggetti : Sig. SIMIONI Roberto Presidente A.S.D. Treville S.Andrea Calcio Sig. VINCI Matteo Calciatore tesserato A.S.D. Treville S.Andrea Calcio Sig. BAGGIO Fabio Dirigente accompagnatore A.S.D. Treville S.Andrea Calcio Sig. SALLAI Aniledjo Dirigente accompagnatore A.S.D. Treville S.Andrea Calcio Sig. VENTURIN Luca Dirigente accompagnatore A.S.D. Treville S.Andrea Calcio Società A.S.D. Treville S.Andrea Calcio La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 25/6/2019 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. SIMIONI Roberto – Presidente A.S.D. Treville S.Andrea Calcio “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis,comma 1 del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità), art. 10, comma 2 del C.G.S. (doveri e diritti in materia di tesseramenti, trasferimenti cessioni e controlli societari), vigenti all’epoca dei fatti. anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale (svolgimento dell’attività societaria avvalendosi di calciatori tesserati dalla FIGC), art. 39 delle NOIF (il tesseramento dei calciatori), per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore VINCI Matteo, relativamente a n. 7 gare del Campionato Provinciale Juniores di Treviso 2018/2019 e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, consentendo l’utilizzo dello stesso nel corso degli stessi incontri”. Il Sig. VINCI Matteo - Calciatore tesserato A.S.D. Treville S.Andrea Calcio “calciatore non ancora tesserato all’epoca dei fatti, ma inquadrabile tra i soggetti di cui all’art. 1 bis, comma 5 del CGS, vigente all’epoca dei fatti per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis,comma 1 del CGS (principi di lealtà, correttezza e probità) e artt. 10.comma 2 del CGS (doveri e diritti in materia di tesseramenti, trasferimenti e cessioni e controlli societari) vigente all’epoca dei fatti e art. 46, comma 6 C.G.S.
vigente all’epoca dei fatti (norme procedurali) per aver egli disputato n. 7 gare del Campionato Provinciale Juniores di Treviso 2018/2019, nelle fila della Società Treville S.Andrea senza averne titolo perché non tesserato con detta società e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa. Il Sig. BAGGIO Fabio – Dirigente accompagnatore A.S.D. Treville S. Andrea Calcio “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis,comma 1 del C.G.S., vigente all’epoca dei fatti (principi di lealtà, correttezza e probità) anche in relazione all’art. 61, comma 1 e 5 delle NOIF (adempimenti preliminari alla gara) per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di n- 5 gare del Provinciale Juniores di Treviso 2018/2019 in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore VINCI Matteo, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al direttore della gara predetta e consentendo così che lo stesso partecipasse alle predette 5 gare senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa”. Il Sig. SALLAJ Aniledio – Dirigente accompagnatore A.S.D. Gazzeraolimpia Chirignago “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis,comma 1 del C.G.S., vigente all’epoca dei fatti (principi di lealtà, correttezza e probità) anche in relazione all’art. 61, comma 1 e 5 delle NOIF (adempimenti preliminari alla gara) per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di 1 gara del Provinciale Juniores di Treviso 2018/2019 in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore VINCI Matteo, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al direttore della gara predetta e consentendo così che lo stesso partecipasse alle predette gara e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa.” Il Sig. VENTURIN Luca – Dirigente accompagnatore A.S.D. Treville S.Andrea ““per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis,comma 1 del C.G.S., vigente all’epoca dei fatti (principi di lealtà, correttezza e probità) anche in relazione all’art. 61, comma 1 e 5 delle NOIF (adempimenti preliminari alla gara) per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di 1 gara del Provinciale Juniores di Treviso 2018/2019 in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore VINCI Matteo, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al direttore della gara predetta e consentendo così che lo stesso partecipasse alle predette gara e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa.” La Società A.S.D. A.S.D. Treville S.Andrea “per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4.commi 1 e 2 del C.G.S., dell’operato del proprio Presidente, dei Dirigenti Accompagnatori Ufficiali e del calciatore sopra citati. Preliminarmente, il Tribunale ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 10/9/2019. AI dibattimento 10/9/2019 risultano presenti : Sig. SIMIONI Roberto Presidente A.S.D. Treville S.Andrea Calcio Società A.S.D. Treville S.Andrea Calcio, rappresentata dal Sig. Simioni (Presidente) I seguenti soggetti deferiti sono stati rappresentati dal Sig. Simioni Roberto come da delega depositata in atti : Sig. VINCI Matteo Calciatore tesserato A.S.D. Treville S.Andrea Calcio Sig. BAGGIO Fabio Dirigente accompagnatore A.S.D. Treville S.Andrea Calcio Sig. SALLAI Aniledjo Dirigente accompagnatore A.S.D. Treville S.Andrea Calcio Sig. VENTURIN Luca Dirigente accompagnatore A.S.D. Treville S.Andrea Calcio il Dott. Salvatore SCIUTO ha rappresentato la Procura Federale della F.I.G.C. Il Tribunale, data lettura dell’atto di deferimento, ha chiesto alle parti presenti se vi sia disponibilità a definire il procedimento ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. previgente. Le parti deferite e il Rappresentante della Procura Federale hanno dichiarato di essere disponibili a considerare la prospettiva di valutare l’applicazione dell’art. 23, comma 1 del C.G.S. previgente e hanno concordato le sanzioni disciplinari nella seguente misura : a carico del Sig. SIMIONI Roberto Presidente ASD Treville S.Andrea : inibizione di gg. 30 in luogo di gg. 45 a carico del Sig. VINCI Matteo Calciatore tesserato Treville S.Andrea : squalifica di 2 giornate in luogo di 3 giornate da scontare nel campionato di competenza 2019/20 a carico del Sig. BAGGIO Fabio Dirig.Accomp. Treville S.Andrea : inibizione di gg. 20 in luogo di gg. 30 a carico del Sig. SALLAI Aniledjo Dirig.Accomp. Treville S.Andrea : inibizione di gg. 10 in luogo di gg. 15 a carico del Sig. VENTURIN Luca Dirig.Accomp. Treville S.Andrea : inibizione di gg. 10 in luogo di gg. 15 a carico della Società A.S.D. Treville S.Andrea Calcio : a) 1 punto di penalizzazione, in luogo di 1 p.+ammonizione, da scontarsi nel campionato Juniores a decorrere dalla prossima iscrizione a detta manifestazione; b) Ammenda di € 200 in luogo di € 300. Si segnala che ai sensi dell’art.23 C.G.S. previgente, l’ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario : sul c/c della B.N.L. : Cod.IBAN : IT 50 K 01005 03309 000000001083, nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata. Il Tribunale Federale Territoriale visto l’art. 23, comma 2 del C.G.S. previgente, ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 23 C.G.S. previgente, preso atto dell’accordo sottoposto P.Q.M. ne dichiara l’efficacia.