C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 20 del 11/09/2019 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1078 18/19 nei confronti dei seguenti soggetti :
Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1078 18/19 nei confronti dei seguenti soggetti : -del Sig. Ferrari Natale Presidente U.S. Badia Polesine -del Sig. Brognara Andrea Dirigente accompagnatore U.S. Badia Polesine -del Calciatore Ferrarese Giacomo in persona degli esercenti la responsabilità genitoriale già tesserato U.S. Badia Polesine -della Società U.S.Badia Polesine La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 4/7/2019 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. FERRARI Natale – Presidente U.S. Badia Polesine “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., vigente all’epoca dei fatti (principi di lealtà. correttezza e probità), art. 10,comma 2 del C.G.S., vigente all’epoca dei fatti (doveri e diritti un materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni, controlli societari), anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale (svolgimento dell’attività societaria avvalendosi di calciatori tesserati alla F.I.G.C.), art. 39 delle NOIF (il tesseramento dei giocatori) e art. 43, commi 1 e 6 delle NOIF (tutela medico-sportiva) per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del giocatore FERRARESE Giacomo, relativamente a n. 2 gare del Campionato Provinciale Allievi di Rovigo della stagione 2018/19 e di dotarlo di specifica copertura assicurativa ed, inoltre per non averlo fatto sottoporre agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva relativamente alle predette gare, consentendo l’utilizzo dello stesso nel corso nelle gare medesime”. Il Sig. FERRARESE Giacomo, calciatore all’epoca non ancora tesserato, ora svincolato da US Badia P. “ma inquadrabile tra i soggetti di cui all’art. 1 bis, comma 5 del C.G.S., vigente all’epoca dei fatti, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., vigente all’epoca dei fatti (principi di lealtà. correttezza e probità), art. 10,comma 2 del C,G.S. vigente all’epoca dei fatti (doveri e diritti un materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni, controlli societari), art. 46,comma 6 C.G.S., vigente all’epoca dei fatti (norme procedurali), art. 43, comma 1 delle NOIF (tutela medico-sportiva) per aver egli disputato n.2 gare del Campionato Allievi Provinciali di Rovigo 2018/2019, nelle fila della Società Badia Polesine senza averne titolo perché non tesserato con detta società e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa ed, inoltre, per non essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva”. il Sig. BROGNARA Andrea – Dirigente accompagnatore U.S.Badia Polesine “per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1 CGS, vigente all’epoca dei fatti (principi di lealtà. correttezza e probità),anche in relazione all’art. 43 comma 1 delle NOIF (tutela medico sportiva) e art. 61, commi 1 e 5 delle NOIF (adempimenti preliminari alla gara) per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa società in occasione di n. 2 gare del Campionato Provinciale Allievi di Rovigo 2018/2019 in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore FERRARESE Giacomo, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al direttore della gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle predette 2 gare senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva”. La Società U.S. Badia Polesine “per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S., vigente all’epoca dei fatti, dell’operato del proprio Presidente, del Dirigente accompagnatore ufficiale e del calciatore innanzi citati”. Preliminarmente, il Tribunale ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 10/9/2019. AI dibattimento 10/9/2019 risultano presenti : -il Sig. Ferrari Natale Presidente U.S. Badia Polesine -la Società U.S.Badia Polesine, rappresentata dal Sig. Ferrari Natale I seguenti soggetti deferiti sono stati rappresentati, per delega dal Sig. Ferrari Natale -il Sig. Brognara Andrea Dirigente accompagnatore U.S. Badia Polesine - il Calciatore Ferrarese Giacomo già tesserato U.S. Badia Polesine il Dott. Salvatore SCIUTO ha rappresentato la Procura Federale della F.I.G.C. e, preliminarmente, ha informato di aver depennato dall’atto di deferimento ogni riferimento all’infrazione dell’art. 43, delle NOIF (tutela medico-sportiva) avendo la Società Badia Polesine fornito il certificato medico di idoneità fisica del calciatore FERRARESE Giacomo che ha coperto tutto il periodo preso in esame. Il Tribunale, data lettura dell’atto di deferimento, ha chiesto alle parti presenti se vi sia disponibilità a definire il procedimento ai sensi dell’art. 23,comma 1 del C.G.S. previgente. Le parti deferite e il Rappresentante della Procura Federale hanno dichiarato di essere disponibili a considerare la prospettiva di valutare l’applicazione dell’art. 23,comma 1 del CGS previgente, e hanno concordato le sanzioni disciplinari nella seguente misura :
a carico del Sig. Ferrari Natale Presidente Badia Polesine : inibizione di gg. 20 in luogo di gg. 30 a carico del Sig. Brognara Andrea Dirig. Accomp. Badia Polesine : inibizione di gg.14 in luogo di gg.21 a carico calciatore Ferrarese Giacomo, già tesserato U.S. Badia Polesine ora svincolato . squalifica di 1 giornata da scontarsi nel campionato di competenza, con decorrenza da un futuro valido tesseramento nell’ambito della FIGC a carico della Società U.S. Badia Polesine : a) 1 punto di penalizzazione da scontarsi nel Campionato Allievi della stagione sportiva 2019/20 b) Ammenda di € 100 in luogo di € 150. Si segnala che ai sensi dell’art.23 C.G.S. previgente, l’ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario : sul c/c della B.N.L. : Cod.IBAN : IT 50 K 01005 03309 000000001083, nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata. Il Tribunale Federale Territoriale visto l’art. 23, comma 2 del C.G.S. previgente, ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 23 C.G.S. previgente, preso atto dell’accordo sottoposto P.Q.M. ne dichiara l’efficacia.