C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 20 del 11/09/2019 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 953 18/19 nei confronti dei seguenti soggetti :
Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 953 18/19 nei confronti dei seguenti soggetti : della Sig.ra BRAIONI Chiara già Segretaria U.S.D. Avesa H.S.M. della Società U.S.D. Avesa H.S.M. La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 17/6/2019 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : la Sig.a BRAIONI Chiara – Segretaria Società USD Avesa HSM con delega di firma “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis,comma 1 del C.G.S. previgente (principi di lealtà, correttezza e probità) in relazione all’art. 10, comma 2 del C.G.S. previgente (doveri e divieti in materia di tesseramenti) e con l’art. 40,comma 3 delle Norme Organizzative Interne della Federazione (limitazione del tesseramento dei calciatori), per aver tesserato il calciatore Desenz Alvarez Johann Stefan senza la prescritta deroga da parte del suddetto Settore Giovanile e Scolastico (vedi parte motiva dell’atto di deferimento); la Società U.S. Avesa HSM per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2 del C.G.S. previgente, dell’operato della propria Segretaria con delega di firma. Preliminarmente, il Tribunale ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 10/9/2019. AI dibattimento 10/9/2019 risultano presenti : della Sig.ra BRAIONI Chiara già Segretaria U.S.D. Avesa H.S.M., rappresentata dal Sig. Gambadoro Maurizio, come da delega depositata in atti della Società U.S.D. Avesa H.S.M., rappresentata dal Sig. Gambadoro Maurizio (Presidente) il Dott. Salvatore SCIUTO ha rappresentato la Procura Federale della F.I.G.C. Il Tribunale, data lettura dell’atto di deferimento, ha chiesto alle parti presenti se vi sia disponibilità a definire il procedimento ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. previgente. Le parti deferite e il Rappresentante della Procura Federale hanno dichiarato di essere disponibili a considerare la prospettiva di valutare l’applicazione dell’art. 23, comma 1 del C.G.S. previgente e hanno concordato le sanzioni disciplinari nella seguente misura : a carico della Sig.ra BRAIONI Chiara già Segretaria U.S.D. Avesa H.S.M. : inibizione di gg. 20, in luogo di gg. 30, a decorrere dall’eventuale futuro tesseramento presso società della F.I.G.C. a carico della Società U.S.D. Avesa H.S.M. : ammenda di € 200 in luogo di € 300. Si segnala che ai sensi dell’art.23 C.G.S. previgente, l’ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario : sul c/c della B.N.L. : Cod.IBAN : IT 50 K 01005 03309 000000001083, nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata. Il Tribunale Federale Territoriale visto l’art. 23, comma 2 del C.G.S. previgente, ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 23 C.G.S. previgente, preso atto dell’accordo sottoposto P.Q.M. ne dichiara l’efficacia.