C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 16/10/2019 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1240 18/19 nei confronti dei seguenti soggetti :

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1240 18/19 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. PIOVESAN Alessandro Presidente A.S.D. Venezia Football Academy del Sig. PASQUALINI Paolo Dirigente/Allenatore A.S.D. Venezia Football Academy della Società A.S.D. Venezia Football Academy La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 29/7/2019 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. PIOVESAN Alessandro – Presidente A.S.D. Venezia Football Academy “A) per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis. comma 1 del C.G.S., vigente all’epoca dei fatti (principi di lealtà. correttezza e probità) in relazione al C.U. n.1 del S.G.S. Nazionale, pubblicato il 2 luglio 2018, sezione 1.7.a per impiegato i calciatori Milan Luca e Zambon Marco, tesserati per la categoria Primi Calci con la medesima Società, in n. 3 gare valevoli per il Torneo Pulcini a 7 misto autunnale 2018/19 gestito dalla Delegazione Provinciale di Venezia, sebbene gli stessi non avevano ancora compiuto l’età minima consentita per detta categoria, ossia non avevano ancora compiuto l’8° anno di età; Ciò in violazione dell’art. 23 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (appartengono alla categoria “Pulcini” i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto l’ottavo anno di età e che, anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il decimo anno) nonché della sezione 1,comma 7, lett.a. “Norme regolamentari dell’attività di base – limiti di età per la partecipazione dei calciatori all’attività di base-categoria Pulcini del Comunicato Ufficiale n. 1 del 2 luglio 2018 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.; Detta normativa prevede che, per la stagione sportiva 2018/19, possono partecipare al Torneo Pulcini bambini e bambine che anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, abbiano anagraficamente compiuto l’ottavo anno di età (ovvero nati nel 2009), ma che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il 10° anno di età (ovvero nati nel 2008); Qualora fosse necessario, possono partecipare alla Categoria “Pulcini” coloro che abbiano compiuto l’ottavo anno di età nel corso dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva (ovvero nati nel 2010, dopo il compimento dell’ottavo anno di età), purché venga effettuata la sottoscrizione del tesseramento “Pulcini” per la medesima società per la quale il giovane è assicurato con la Carta Assicurativa della F.I.G.C. B) della violazione di cui all’art. 43, comma 1 e 6 (tutela medico-sportiva), per non aver fatto sottoporre agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva i calciatori MILAN Luca e ZAMBON Marco relativamente alle 3 gare sopra indicate, consentendo l’utilizzo degli stessi nel corso delle predette gare. il Sig. PASQUALINI Paolo Allenatore/Dirigente A.S.D. Venezia Football Academy “A) per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1 CGS. vigente all’epoca dei fatti (principi di lealtà. correttezza e probità), anche in relazione all’art. 61, commi 1 e 5 delle NOIF (adempimenti preliminari alla gara) per aver egli svolto le funzioni di allenatore della squadra della stessa società in occasione di n. 3 gare del Torneo Pulcini della stagione 2018/19 gestito dalla Delegazione Provinciale di Venezia in cui sono stati impiegati in posizione irregolare, in quanto non avevano ancora compiuto l’8° anno di età, i calciatori MILAN Luca e ZAMBON Marco, sottoscrivendo le relative 3 distinte con attestazione di regolare posizione dei calciatori stessi consegnata al direttore di gara e consentendo così che gli stessi partecipassero alle predette 3 gare sebbene non ne avessero titolo; Ciò in violazione dell’art. 23 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (appartengono alla categoria “Pulcini” i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto l’ottavo anno di età e che, anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il decimo anno) nonché della sezione 1,comma 7, lett.a. “Norme regolamentari dell’attività di base – limiti di età per la partecipazione dei calciatori all’attività di base-categoria Pulcini del Comunicato Ufficiale n. 1 del 2 luglio 2018 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.; Detta normativa prevede che, per la stagione sportiva 2018/19, possono partecipare al Torneo “Pulcini” bambini e bambine che anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, abbiano anagraficamente compiuto l’ottavo anno di età (ovvero nati nel 2009), ma che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il 10° anno di età (ovvero nati nel 2008); Qualora fosse necessario, possono partecipare alla Categoria “Pulcini” coloro che abbiano compiuto l’ottavo anno di età nel corso dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva (ovvero nati nel 2010, dopo il compimento dell’ottavo anno di età), purché venga effettuata la sottoscrizione del tesseramento “Pulcini” per la medesima Società per la quale il giovane è “assicurato” con la Carta Assicurativa della F.I.G.C. B) della violazione di cui all’art. 43, comma 1 delle NOIF (tutela medico-sportiva) e art. 61,commi 1 e 5 delle NOIF (adempimenti preliminari alla gara) per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle predette 3 gare, in cui sono stati impiegati in posizione irregolare i calciatori MILAN Luca e ZAMBON Marco, sottoscrivendo le relative 3 distinte con attestazione di regolare tesseramento dei calciatori stessi consegnate al direttore di gara e consentendo così che i medesimi partecipassero alle 3 gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva.” La Società A.S.D. Venezia Football Academy “per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, dell’operato del proprio Presidente e dell’allenatore innanzi citati”. Preliminarmente, il Tribunale ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 15/10/2019. AI dibattimento 15/10/2019 risultano presenti : il Sig. PIOVESAN Alessandro Presidente A.S.D. Venezia Football Academy il Sig. PASQUALINI Paolo Dirigente/Allenatore A.S.D. Venezia Football Academy la Società A.S.D. Venezia Football Accademy, rappresentata dal Sig. Piovesan Alessandro (Presidente).

Il Dott. Salvatore SCIUTO ha rappresentato la Procura Federale della F.I.G.C. e, preliminarmente, ha informato di aver depennato dall’atto di deferimento ogni riferimento dell’infrazione dell’art. 43, delle NOIF (tutela medico-sportiva) avendo la Società Venezia Football Academy fornito il certificato medico di idoneità fisica dei calciatori Milan Luca e Zambon Marco che hanno coperto tutto il periodo preso in esame. Il Tribunale, data lettura dell’atto di deferimento, ha chiesto alle parti presenti se vi sia disponibilità a definire il procedimento ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. previgente. Le parti deferite presenti e il Rappresentante della Procura Federale hanno dichiarato di essere disponibili a considerare la prospettiva di valutare l’applicazione dell’art. 23, comma 1 CGS previgente, e hanno concordato le sanzioni disciplinari nella seguente misura : a carico del Sig. PIOVESAN Alessandro Presidente A.S.D. Venezia Football Academy : inibizione di gg.20 in luogo di gg. 30; a carico del Sig. PASQUALINI Paolo Dirigente/Allenatore A.S.D. Venezia Football Academy : inibizione di gg.15 in luogo di gg. 21; a carico della Società A.S.D. Venezia Football Academy : ammenda di € 100,00, in luogo di € 150,00.- Si segnala che ai sensi dell’art.23 C.G.S. previgente, l’ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario : sul c/c della B.N.L. : Cod.IBAN : IT 50 K 01005 03309 000000001083, nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata. Il Tribunale Federale Territoriale visto l’art. 23, comma 1 del C.G.S. previgente, ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 23 C.G.S. previgente, preso atto dell’accordo sottoposto P.Q.M. ne dichiara l’efficacia.

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