C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 23/10/2019 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1458 18/19 nei confronti dei seguenti soggetti :

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1458 18/19 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. GAMBIN Rino Presidente U.S.D. Bonavigo 1961 del Sig. ZONZIN Loris Segretario U.S.D. Bonavigo 1961 della Società A.S.D. Bonavigo 1961 La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 25.09.2019 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. GAMBIN Rino - Presidente U.S.D. Bonavigo 1961 “per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis,comma 1, del pregresso C.G.S. FIGC (principi di lealtà, correttezza e probità) in relazione all’art. 25 del Regolamento del Settore Giovanile (i tornei giovanili sono assoggettati all’approvazione dei competenti Organi Federali nel rispetto delle normative vigenti), nonché del C.U. del Settore Giovanile n. 6 del 6/8/2018 validi per la stagione sportiva 2018/2019 (guida all’organizzazione dei tornei giovanili organizzati da Società), per aver organizzato, in qualità di Presidente della Società U,S.D. Bonavigo 1961, in data 26/5/2019 sul proprio campo sportivo “Orvile Venturato” di Bonavigo (VR) un torneo riservato alla Categoria Esordienti senza aver richiesto la necessaria approvazione da parte della Delegazione Provinciale F.I.G.C. L.N.D. di Verona. Ciò ha comportato la mancata copertura assicurativa da parte di tutti i partecipanti al Torneo. Al suddetto torneo risultano aver partecipato, oltre allo stesso Bonavigo 1961, Società organizzatrice dell’evento disputatosi nel proprio impianto sportivo, le seguenti altre Società : Pozzo, Oppeano, Bevilacqua, Olimpia Ponte Crencano, Crazy, GIPS Salizzole e Real Monteforte”. Il Sig. ZONZIN Loris - Segretario U.S.D. Bonavigo 1961 “per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis,commi 1 e 3 del pregresso C.G.S. FIGC (principi di lealtà, correttezza e probità) per non essersi presentato innanzi al Collaboratore della Procura Federale FIGC sebbene formalmente e tempestivamente convocato”. La Società A.S.D. Bonavigo 1961 per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, commi 1 e 2 del pregresso C.G.S. FIGC vigente all’epoca dei fatti, dell’operato del proprio Presidente e del Segretario innanzi citati. Preliminarmente, il Tribunale ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 22/10/2019. AI dibattimento del 22/10/2019 risultano presenti : il Sig. GAMBIN Rino Presidente U.S.D. Bonavigo 1961 il Sig. ZONZIN Loris Segretario U.S.D. Bonavigo 1961 la Società A.S.D. Bonavigo 1961, rappresentata dal Sig. Gambin Rino (Presidente) il Dott. Salvatore SCIUTO ha rappresentato la Procura Federale della F.I.G.C. Il Tribunale, data lettura dell’atto di deferimento, ha chiesto alle parti presenti se vi sia disponibilità a definire il procedimento ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. previgente.

Le parti deferite presenti e il Dott. Sciuto della Procura Federale hanno dichiarato di essere disponibili a considerare la prospettiva di valutare l’applicazione dell’art. 23, comma 1 CGS previgente, e hanno concordato le sanzioni disciplinari nella seguente misura : a carico del Sig. GAMBIN Rino Presidente U.S.D. Bonavigo 1961 : inibizione di gg.40 in luogo di gg. 60; a carico del Sig. ZONZIN Loris Segretario U.S.D. Bonavigo 1961 : inibizione di gg. 10 in luogo di gg. 15; a carico della Società A.S.D. Bonavigo 1961 : ammenda di € 100,00 in luogo di 150,00 €. Si segnala che ai sensi dell’art.23 C.G.S. previgente, l’ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario : sul c/c della B.N.L. – Agenzia di Marghera : Cod. IBAN: IT 28 E 01005 02045 00000000906, nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata. Il Tribunale Federale Territoriale visto l’art. 23, comma 1 del C.G.S. previgente, ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del C.G.S. previgente., preso atto dell’accordo sottoposto P.Q.M. ne dichiara l’efficacia.

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