C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 23/10/2019 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 468 18/19 nei confronti dei seguenti soggetti :

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 468 18/19 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. GOMITOLO Pierre Etienne - Allenatore/Dirigente Pol.D. Olimpia Ponte Crencano La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 09/09/2019 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. GOMITOLO Pierre Etienne “perché tesserato all’epoca dei fatti con la Società con la Società SSDARL Crazy F.C. con la qualifica di Dirigente nella stagione 2017/18 e successivamente tesserato per la Società Pol.D. Olimpia Ponte Crencano, sempre con la qualifica di Dirigente, per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1 del C.G.S. FIGC vigente all’epoca dei fatti (principi di lealtà, correttezza e probità)in relazione all’art. 10,comma 2 del CGS vigente all’epoca dei fatti (doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni, controlli societari), all’art. 2.6 del Comunicato Ufficiale – Settore Giovanile - n.1 della stagione 2017/18 (raduni e provini per giovani calciatori) e all’art. 47,comma 1 delle NOIF (la stagione sportiva) per avere nel mese di marzo 2018 effettuato opera di proselitismo nei confronti del giocatore Sanoni Thomas, tesserato con la Società Crazy F.C, al fine di convincerlo ad andare a giocare, nella successiva stagione, presso la Società Pol.D. Olimpia Ponte Crencano”. Preliminarmente, il Tribunale ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 22/10/2019. AI dibattimento del 22/10/2019 il Sig. GOMITOLO Pierre Etienne é risultato presente. La Procura Federale della F.I.G.C. è stata rappresentata dal Dott. Salvatore SCIUTO. Il Tribunale, data lettura dell’atto di deferimento, ha chiesto alle parti se vi sia disponibilità a definire il procedimento ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. previgente.

Il Dott. Sciuto, in rappresentanza della Procura Federale, dichiara che vi è disponibilità in tal senso da parte della Procura, proponendo a carico del Sig. Gomitolo l’applicazione della sanzione della squalifica ridotta a giorni 10 in luogo della sanzione base di giorni 15. Il Sig. Gomitolo ribadisce la propria NON colpevolezza rispetto ai fatti che gli sono stati ascritti; ritiene, tuttavia, al solo fine di evitare ulteriori strascichi della vicenda, di aderire alla proposta della Procura Federale. Il Tribunale Federale Territoriale visto l’art. 23, comma 1 del C.G.S. previgente, ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 23 C.G.S. previgente, preso atto dell’accordo sottoposto P.Q.M. ne dichiara l’efficacia.

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