C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 30/10/2019 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1441 18/19 del Sig. BERTONCELLO BROTTO Massimo Presidente U.S. Facca di AMMENDOLA Alberto Junior esercente la potestà genitoriale del Calciatore già tesserato Academy Piazzola, ora tesserato U.S. Facca della Società U.S. Facca

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1441 18/19 del Sig. BERTONCELLO BROTTO Massimo Presidente U.S. Facca di AMMENDOLA Alberto Junior esercente la potestà genitoriale del Calciatore già tesserato Academy Piazzola, ora tesserato U.S. Facca della Società U.S. Facca La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 19.09.2019 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. AMMENDOLA Alberto Junior, tesserato Academy Piazzola all’epoca dei fatti “regolarmente tesserato per l’ASD Academy Piazzola, per avere, in violazione dei principi di correttezza, lealtà e probità sportiva, sanciti dall’art. 1bis,comma 1 del previgente CGS preso parte nel mese di febbraio 2019 a sedute di allenamento presso le strutture dell’U.S. Facca senza aver chiesto ed ottenuto il preventivo nulla osta della Società di appartenenza”; il Sig, BERTONCELLO BROTTO Massimo - Presidente U.S. Facca “per avere in violazione dei principi di correttezza, lealtà e probità sportiva, sanciti dall’art. 1bis,comma 1 del previgente CGS e con riferimento a quanto previsto dall’art. 10, comma 2 dello stesso previgente Codice, nonché dagli artt. 39 e 43 delle NOIF, consentito e comunque non impedito che il calciatore AMMENDOLA Alberto Junior partecipasse nel mese di febbraio 2019 a sedute di allenamento presso le strutture della sua società in posizione irregolare e comunque privo della necessaria idoneità medico sportiva e tutela assicurativa, in data antecedente al rilascio del nulla osta della società di appartenenza del giovane atleta (25.3.2019)”; la Società U.S. Facca a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva prevista dall’art. 4,commi 1 e 2 del previgente C.G.S. in conseguenza della condotta violativa ascritta al suo Presidente e legale rappresentante innanzi specificato”. Preliminarmente, il Tribunale ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 29/10/2019. Al dibattimento del 29/10/2019 sono risultati presenti : il Sig. BERTONCELLO BROTTO Massimo Presidente U.S. Facca AMMENDOLA Alberto Junior esercente la potestà genitoriale del Calciatore già tesserato Academy Piazzola, ora tesserato U.S. Facca la Società U.S. Facca tutti rappresentati dal Sig. Pavan Ivone (Segretario), come da deleghe depositate in atti. il Dott. Salvatore SCIUTO ha rappresentato la Procura Federale della F.I.G.C. Il Tribunale, data lettura dell’atto di deferimento, ha chiesto alle parti rappresentate se vi sia disponibilità a definire il procedimento ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. previgente. Le parti deferite rappresentate e il Dott. Sciuto della Procura Federale hanno dichiarato di essere disponibili a considerare la prospettiva di valutare l’applicazione dell’art. 23, comma 1 CGS previgente, e hanno concordato le sanzioni disciplinari nella seguente misura : a carico del Sig. BERTONCELLO BROTTO Massimo Presidente U.S. Facca : inibizione di gg. 14 in luogo di gg. 21 a carico di AMMENDOLA Alberto Junior esercente la potestà genitoriale del Calciatore già tesserato Academy Piazzola, ora tesserato U.S. Facca : ammonizione in luogo della sanzione di ammonizione con diffida a carico della Società U.S. Facca ammenda di € 200,00 in luogo di € 300,00.- Si segnala che ai sensi dell’art.23 C.G.S. previgente, l’ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario : sul c/c della B.N.L. – Agenzia di Marghera : Cod. IBAN: IT 28 E 01005 02045 00000000906, nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata. Il Tribunale Federale Territoriale visto l’art. 23, comma 1 del C.G.S. previgente, ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del C.G.S. previgente., preso atto dell’accordo sottoposto P.Q.M. ne dichiara l’efficacia.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it