C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 30/10/2019 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1216 18/19 nei confronti dei seguenti soggetti :

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1216 18/19 nei confronti dei seguenti soggetti : del Calciatore : DOMOSAN Grigore, tesserato ASD Armistizio Esedra Donbosco della Società A.S.D. Armistizio Esedra Donbosco La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 26/09/2019 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : Il calciatore DOMOSAN Grigore, già tesserato ASD Armistizio Esedra Donbosco Per rispondere delle violazioni di cui al disposto degli artt. 1bis,comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti e art. 10,comma 2 del medesimo CGS vigente all’epoca dei fatti, in relazione all’art. 40. Comma 6 delle NOIF, per avere falsamente dichiarato di non essere stato tesserato per alcuna federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2018/19 per la Società ASD Armistizio Esedra Don Bosco, senza averne titolo come descritto nella parte motiva dell’atto redatto dalla Procura Federale”; La Società ASD Armistizio Esedra Don Bosco “per rispondere della violazione di cui agli artt. 4.comma 2 vigente all’epoca dei fatti e art. 5.comma 2 del medesimo C.G.S. all’epoca dei fatti, per la responsabilità oggettiva di tale ultima società delle violazioni ascritte al Sig. Grigore Domosan”. Preliminarmente, il Tribunale ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 29/10/2019. AI dibattimento del 29/10/2019 sono risultati presenti : il Calciatore : DOMOSAN Grigore, tesserato ASD Armistizio Esedra Donbosco, rappresentato dal Sig. La Rocca Santo (Segretario), come da delega depositata in atti la Società ASD Armistizio Esedra Donbosco, rappresentata dal Sig. Zotti Aldo (Presidente) La Procura della F.I.G.C. è stata rappresentata dal Dott. Salvatore SCIUTO. Il Tribunale, data lettura dell’atto di deferimento, ha chiesto ai soggetti deferiti presenti se vi sia disponibilità a definire il procedimento ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. previgente. Le parti deferite presenti e il Rappresentante della Procura Federale hanno dichiarato di essere disponibili a considerare la prospettiva di valutare l’applicazione dell’art. 23, comma 1 CGS previgente, e hanno concordato le sanzioni disciplinari nella seguente misura : a carico del Calciatore : DOMOSAN Grigore, tesserato ASD Armistizio Esedra Don Bosco : squalifica di 14 giorni in luogo di 21 giorni; a carico della Società ASD Armistizio Esedra Donbosco : ammenda di € 100,00 in luogo di € 150,00. Si segnala che ai sensi dell’art.23 C.G.S. previgente, l’ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario : sul c/c della B.N.L. – Agenzia di Marghera : Cod. IBAN: IT 28 E 01005 02045 00000000906, nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata. Il Tribunale Federale Territoriale visto l’art. 23, comma 1 del C.G.S. previgente, ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 23 C.G.S. previgente, preso atto dell’accordo sottoposto P.Q.M. ne dichiara l’efficacia.

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