C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 36 del 06/11/2019 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1200 18/19 il Sig. BELLAMIO Sandro Presidente U.S.D. AQS Borgo Veneto la Sig.a CREMA Cinzia Segretaria U.S.D. AQS Borgo Veneto il Sig. SOATTIN Massimo Dirigente accompagnatore U.S.D. AQS Borgo Veneto la Sig.a SANIGI Catia Dirigente accompagnatore U.S.D. AQS Borgo Veneto il Sig. DALL’ANGELO Giulio Dirigente accompagnatore U.S.D. AQS Borgo Veneto il Sig. SOATTIN Matteo calciatore tesserato U.S.D. AQS Borgo Veneto la Società USD AQS Borgo Veneto già Atheste Quadrifoglio Salet per cambio di denominazione La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 29.08.2019 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale :

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1200 18/19 il Sig. BELLAMIO Sandro Presidente U.S.D. AQS Borgo Veneto la Sig.a CREMA Cinzia Segretaria U.S.D. AQS Borgo Veneto il Sig. SOATTIN Massimo Dirigente accompagnatore U.S.D. AQS Borgo Veneto la Sig.a SANIGI Catia Dirigente accompagnatore U.S.D. AQS Borgo Veneto il Sig. DALL’ANGELO Giulio Dirigente accompagnatore U.S.D. AQS Borgo Veneto il Sig. SOATTIN Matteo calciatore tesserato U.S.D. AQS Borgo Veneto la Società USD AQS Borgo Veneto già Atheste Quadrifoglio Salet per cambio di denominazione La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 29.08.2019 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. BELLAMIO Sandro (Presidente dell’USD AQS Borgo Veneto “per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis,comma 1 del CGS previgente all’epoca dei fatti,(principi di lealtà,correttezza e probità), art. 10,comma 2 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (doveri e diritti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari), anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale (svolgimento dell’attività societaria avvalendosi di calciatori tesserati dalla FIGC), art. 39 delle NOIF (tesseramento dei calciatori), art. 43, commi 1 e 6 delle NOIF (tutela medico-sportiva) per aver consentito l’utilizzo del calciatore SOATTIN Matteo nel corso di 14 gare del Campionato Allievi Provinciale di Padova della stagione sportiva 2018/19, sebbene con nota indirizzata al Presidente della Società Atheste Quadrifoglio Saletto, ossia al Sig, Bellamio Sandro, datata 15.10.2018 e sottoscritta dal Dott. Brusomini Augusto, specialista in medicina dello sport preso l’ULSS n.6 di Monselice, veniva informato che…… <>”. la Sig.a CREMA Cinzia – Segretaria dell’USD AQS Borgo Veneto “nonché madre del calciatore Soattin Matteo, per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis,comma 1 del CGS previgente all’epoca dei fatti,(principi di lealtà,correttezza e probità), art. 10,comma 2 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (doveri e diritti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari) anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale (svolgimento dell’attività societaria avvalendosi di calciatori tesserati dalla FIGC), art. 39delle NOIF (tesseramento dei calciatori), art. 43, commi 1 e 6 delle NOIF (tutela medico-sportiva) per aver consentito l’utilizzo del calciatore SOATTIN Matteo nel corso di 14 gare del Campionato Allievi Provinciale di Padova della stagione sportiva 2018/19, sebbene con nota alla stessa indirizzata in veste di madre del calciatore suddetto datata 15.10.2018 e sottoscritta dal Dott. Brusomini Augusto, specialista in medicina dello sport preso l’ULSS n.6 di Monselice, veniva informata che…… <>”. Il calciatore SOATTIN Matteo dell’USD AQS Borgo Veneto “all’epoca dei fatti non tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all’art. 1bis,comma 1 del CGS previgente all’epoca dei fatti,(principi di lealtà,correttezza e probità), art. 10,comma 2 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (doveri e diritti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari, e art. 46,comma 6 CGS vigente all’epoca dei fatti (norme procedurali), art. 43 comma 1 delle NOIF (tutela medicosportiva) per aver egli disputato 14 gare del Campionato Allievi Provinciale di Padova della stagione sportiva 2018/19 nelle fila della Società AQS Borgo Veneto, sebbene con nota indirizzata alla madre Crema Cinzia datata 15.10.2018 e sottoscritta dal Dott. Brusomini Augusto, specialista in medicina dello sport preso l’ULSS n.6 di Monselice, veniva comunicato che…… <>”. il Sig. SOATTIN Massimo, dirigente accompagnatore dell’USD AQS Borgo Veneto “per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis,comma 1 del CGS previgente all’epoca dei fatti,(principi di lealtà,correttezza e probità), anche in relazione agli artt. 43, comma 1 delle NOIF (tutela medico-sportiva), art. 61,commi 1 e 5 delle NOIF (adempimenti preliminari alla gara) per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa società in occasione di n. 4 gare del Campionato Allievi Provinciale di Padova della stagione 2018/19, in cui è stato impiegato in posizione irregolare il giocatore, nonché figlio, il giocatore SOATTIN Matteo, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnate al direttore di gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle predette 4 gare sebbene con nota indirizzata alla madre Crema Cinzia, nonché moglie del Soattin Massimo, in data 15.10.2018 e sottoscritta dal Dott. Brusomini Augusto, specialista in medicina dello sport preso l’ULSS n.6 di Monselice, veniva comunicato che…… <>”. il Sig. DALL’ANGELO Giulio, dirigente accompagnatore dell’USD AQS Borgo Veneto “per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis,co.1 del CGS previgente all’epoca dei fatti,(principi di lealtà,correttezza e probità), anche in relazione all’art. 43,co.1 delle NOIF (tutela medico-sportiva), art.61,co. 1 e 5 delle NOIF (adempimenti preliminari alla gara) per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa società in occasione di n. 6 gare del Campionato Allievi Provinciale di Padova della stagione 2018/19, in cui è stato impiegato in posizione irregolare il giocatore SOATTIN Matteo, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnate al direttore di gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle predette 6 gare senza essere in possesso del certificato medico di idoneità all’attività sportiva agonistica. la Sig.a CANIGI Catia, dirigente accompagnatore dell’USD AQS Borgo Veneto “per rispondere della violazione di cui all’art.1bis,co1 del CGS previgente all’epoca dei fatti,(principi di lealtà,correttezza e probità), anche in relazione agli artt. 43,co.1 delle NOIF (tutela medico-sportiva), art. 61,co.1 e 5 delle NOIF (adempimenti preliminari alla gara) per aver svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa società in occasione di n. 4 gare del Campionato Allievi Provinciale di Padova della stagione 2018/19, in cui è stato impiegato in posizione irregolare il giocatore SOATTIN Matteo, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnate al direttore di gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle predette 4 gare senza essere in possesso del certificato medico di idoneità all’attività sportiva agonistica. la Società U.S.D. AQS Borgo Veneto “per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4,commi 1 e 2 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, dell’operato del proprio Presidente, della Segreteria, dei Dirigenti accompagnatori e del calciatore innanzi citati. Preliminarmente, il Tribunale ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 5/11/2019. Al dibattimento del 5/11/2019 sono risultati presenti : il Sig. BELLAMIO Sandro Presidente U.S.D. AQS Borgo Veneto la Sig.a CREMA Cinzia Segretaria U.S.D. AQS Borgo Veneto il Sig. SOATTIN Massimo Dirigente accompagnatore U.S.D. AQS Borgo Veneto la Sig.a SANIGI Catia Dirigente accompagnatore U.S.D. AQS Borgo Veneto il Sig. DALL’ANGELO Giulio Dirigente accompagnatore U.S.D. AQS Borgo Veneto, rappresentato dall’Avv. Mattia Zampieri per delega depositata in atti il Sig. SOATTIN Matteo calciatore tesserato U.S.D. AQS Borgo Veneto, rappresentato per delega dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale la Società USD AQS Borgo Veneto rappresentata dal Sig. Bellamio Sandro (Presidente) il Dott. Salvatore SCIUTO ha rappresentato la Procura Federale della F.I.G.C. Il Tribunale, data lettura dell’atto di deferimento, ha chiesto alle parti presenti se vi sia disponibilità a definire il procedimento ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. previgente. Le parti deferite rappresentate e il Dott. Sciuto della Procura Federale hanno dichiarato di essere disponibili a considerare la prospettiva di valutare l’applicazione dell’art. 23, comma 1 CGS previgente, tenuto conto inoltre dell’applicazione dell’art. 24 C.G.S. previgente per la collaborazione della Società, hanno concordato le sanzioni disciplinari nella seguente misura : a carico del Sig. BELLAMIO Sandro Presidente AQS Borgo Veneto : inibizione per mesi 11 a carico della Sig.a CREA Cinzia Segretaria U.S.D. AQS Borgo Veneto : inibizione per mesi 16 a carico del Sig. SOATTIN Massimo Dirigente accompagnat. AQS Borgo Veneto : inibizione per mesi 16 a carico della Sig.a SANIGI Catia Dirigente accompagnat. AQS Borgo Veneto : inibizione per 27 giorni a carico del Sig. SOATTIN Matteo calciatore tesserato AQS Borgo Veneto : 1 giornata di squalifica da scontare nel campionato di competenza 2019/20 la Società USD AQS Borgo Veneto penalizzazione di n.5 punti da applicare alla classifica del Campionato Allievi Provinciale 2019/20. Il Rappresentante della Procura ha precisato che le su indicate sanzioni finali, su cui si è trovato l’accordo, comprendono l’impegno della Società AQS Borgo Veneto ad organizzare quantomeno a livello provinciale, ed entro il 29/2/2020, un’iniziativa che coinvolga almeno le società dilettantistiche della provincia di Padova, finalizzata alla conoscenza delle norme relative al tesseramento dei giocatori con particolare riferimento all’aspetto medico e alle ricadute legali nei confronti delle società sportive e dei loro tesserati, iniziativa che dovrà svolgersi con il supporto del Comitato Regionale Veneto. Il Tribunale Federale Territoriale visto l’art. 23, comma 1 del C.G.S. previgente, ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del C.G.S. previgente e l’applicazione del disposto dell’art. 24 del C.G.S. previgente, preso atto dell’accordo sottoposto P.Q.M. ne dichiara l’efficacia. Per quanto riguarda la posizione del Sig. Dall’Angelo Giulio (Dirigente accompagnatore della Società AQS Borgo Veneto all’epoca dei fatti) preliminarmente, il difensore del soggetto deferito Avv. Mattia Zampieri, ha insistito per l’ eccezione sollevata formulata nella memoria difensiva in atti datata 31.10.2019. La Procura si é rimessa alla richiesta. Il Tribunale Federale Territoriale in accoglimento della eccezione formulata dall’Avv. Zampieri, difensore del Sig. Dall’Angelo, dispone che la Procura Federale provveda a rinnovare la comunicazione relativa alla conclusione delle indagini al predetto in base alle norme stabilite dal Codice di Giustizia Sportiva.

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