C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 36 del 06/11/2019 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1392 18/19

 

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1392 18/19

nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. MAISTRELLO Pierluigi Già Presidente all’epoca dei fatti A.S.D. Thermal Teolo della Società ASD Calcio Montegrotto così divenuta a seguito di fusione con l’ASS Thermal Teolo La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 25/09/2019 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. MAISTRELLO Pierluigi (già Presidente ASD Thermal Teolo all’epoca dei fattti) per rispondere della violazione dell’art. 1bis,comma 1 del C.G.S. vigente “ratione temporis”, (oggi trasfuso n ell’art. 4,comma 1 del vigente C.G.S., in relazione all’art. 94 ter,comma 13 delle NOIF e all’art. 8,commi 9 e 15 del C.G.S. vigente “ratione temporis”, (oggi trasfuso nell’art. 31,commi 6 e 7 del vigente C.G.S.), per non aver pagato all’allenatore Bonazzoli Emiliano, le somme accertate dal Collegio Arbitrale della LND con decisione del 13.12.2018, pubblicata con C.U. n.6/2018 di pari data, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della suddetta denuncia”; la Società A.S.D. Calcio Montegrotto (così divenuta per fusione tra Thermal Teolo e Calcio Montegrotto) ”per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4,comma 1 vigente “ratione temporis” (oggi trasfuso nell’art. 6,comma 1 del vigente C.G.S.), per le condotte poste in essere del proprio legale rappresentante come sopra descritte”. Preliminarmente, il Tribunale ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 5/11/2019. AI dibattimento del 5/11/2019 sono risultati presenti : il Sig. MAISTRELLO Pierluigi Già Presidente all’epoca dei fatti A.S.D. Thermal Teolo, ora Presidente ASD Academy Thermal Teolo la Società ASD Calcio Montegrotto così divenuta a seguito di fusione con l’ASD Thermal Teolo rappresentata dal Sig. Federico Bano (Presidente) La Procura della F.I.G.C. è stata rappresentata dal Dott. Salvatore SCIUTO. Il Tribunale, data lettura dell’atto di deferimento, ha chiesto ai soggetti deferiti presenti se vi sia disponibilità a definire il procedimento ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. previgente. Le parti deferite presenti e il Rappresentante della Procura Federale hanno dichiarato di essere disponibili a considerare la prospettiva di valutare l’applicazione dell’art. 23, comma 1 CGS previgente, e hanno concordato le sanzioni disciplinari nella seguente misura : a carico del Sig. MAISTRELLO Pierluigi Già Presidente all’epoca dei fatti ASD Thermal Teolo, ora Presidente Academy Thermal Teolo : inibizione di 2 mesi in luogo di 3 mesi a carico dell’ASD Calcio Montegrotto così divenuta a seguito di fusione con l’ASD Thermal Teolo : penalizzazione di 1 punto da applicare alla classifica del Campionato di 1.a. Categoria 2019/20 Il Tribunale Federale Territoriale visto l’art. 23, comma 1 del C.G.S. previgente, ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 23 C.G.S. previgente, preso atto dell’accordo sottoposto P.Q.M. ne dichiara l’efficacia.

 

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