C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 38 del 13/11/2019 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1442 18/19 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. DANELUZZI Claudio Presidente A.P. Vigor del Sig. BEMBO Sauro già Calciatore A-P. Vigor, ora tesserato ASD Sesto Bagnarola del Sig. PASQUAL Giorgio Dirigente accompagnatore A.P. Vigor del Sig. BATTISTON Fabio Dirigente accompagnatore A.P. Vigor della Società A.P. Vigor La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 9/10/2019 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale :

 

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1442 18/19 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. DANELUZZI Claudio Presidente A.P. Vigor del Sig. BEMBO Sauro già Calciatore A-P. Vigor, ora tesserato ASD Sesto Bagnarola del Sig. PASQUAL Giorgio Dirigente accompagnatore A.P. Vigor del Sig. BATTISTON Fabio Dirigente accompagnatore A.P. Vigor della Società A.P. Vigor La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 9/10/2019 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale :

Il Sig. DANELUZZI Claudio - Presidente A.P.D. Vigor “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 del previgente C.G.S. all’epoca dei fatti (principi di lealtà, correttezza e probità) art.10,comma 2 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (doveri e diritti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari), anche in relazione all’art. 39 NOIF (tesseramento dei calciatori), art. 43 commi 1 e 6 delle NOIF (tutela medico-sportiva), art, 95,comma 2 delle NOIF (norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto) per aver fatto schierare, in posizione irregolare, il calciatore BEMBO Sauro in 12 gare del Campionato di 3^ Categoria e 1 gara della Coppa per Società di 3^ Categoria, in quanto aveva già disputato incontri ufficiali nella stagione sportiva 2018/19con altre 2 società, ed, inoltre, per non averlo fatto sottoporre agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva, consentendo l’utilizzo dallo stesso nel corso delle predette 13 gare”; il Sig. BEMBO Sauro – Calciatore già tesserato APD Vigor, ora ASD Sesto Bagnarola “all’epoca dei fatti non tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all’art. 1b is, comma 5 del CGS previgente all’epoca dei fatti (principi di lealtà. correttezza e probità) art. 10,comma 2 vigente all’epoca dei fatti (doveri e diritti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari),art. 46,comma 6 CGS vigente all’epoca dei fatti (norme procedurali), art. 43,comma 1 delle NOIF (tutela medico-sportiva), art. 95,comma 2 delle NOIF (norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto) per aver partecipato, in posizione irregolare, nelle fila della Società Vigor alle predette 13 gare, in quanto aveva già disputato incontri ufficiali nella stagione sportiva 2018/19 con altre due società ed, inoltre, per non essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità”; il Sig. PASQUAL Giorgio – Dirigente accompagnatore A.P.D. Vigor “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 del previgente C.G.S. all’epoca dei fatti (principi di lealtà, correttezza e probità) anche in relazione agli artt. 43,comma 1 delle NOIF (tutela medico-sportiva) art. 61,commi 1 e 5 delle NOIF (adempimenti preliminari alla gara), art. 95,comma 2 delle NOIF (norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto) per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa società in occasione di n. 11 gare del Campionato di 3^ Categoria e una gara della Coppa per Società di 3^ Categoria della stagione 2018/19, facendo schierare, in posizione irregolare, il calciatore BEMBO Sauro in quanto lo stesso aveva già disputato incontri ufficiali nella stagione sportiva 2018/19 con altre due società ed, inoltre, ha consentito l’utilizzo dello stesso nel corso delle predette gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità fisica”; il Sig. BATTISTON Fabio - Dirigente accompagnatore A.P.D. Vigor “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 del previgente C.G.S. all’epoca dei fatti (principi di lealtà, correttezza e probità) anche in relazione agli artt. 43,comma 1 delle NOIF (tutela medico-sportiva) art. 61 (adempimenti preliminari alla gara), art. 95,comma 2 delle NOIF (norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto) per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa società in occasione di una gara del Campionato di 3^ Categoria della stagione 2018/19, facendo schierare, in posizione irregolare, il calciatore BEMBO Sauro in quanto lo stesso aveva già disputato incontri ufficiali nella stagione sportiva 2018/19 con altre due società ed, inoltre, ha consentito l’utilizzo dello stesso nel corso delle predette gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità fisica”; la Società A.P.D. Vigor “per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, dell’operato del proprio Presidente, dei Dirigenti accompagnatori e del Calciatore innanzi citati”. Preliminarmente, il Tribunale ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 12/11/2019.

AI dibattimento del 12/11/2019 sono risultati presenti : il Sig. DANELUZZI Claudio Presidente A.P. Vigor il Sig. PASQUAL Giorgio Dirigente accompagnatore A.P. Vigor, rappresentato dal Sig. Claudio Daneluzzi come da delega depositata in atti il Sig. BATTISTON Fabio Dirigente accompagnatore A.P. Vigor, rappresentato dal Sig. Claudio Daneluzzi come da delega depositata in atti la Società A.P. Vigor rappresentata dal Presidente Daneluzzi Claudio il Sig. BEMBO Sauro già Calciatore A.P. Vigor, ora tesserato ASD Sesto Bagnarola, rappresentato dall’Avv. Nicola Paolini come da delega depositata in atti. La Procura della F.I.G.C. è stata rappresentata dal Dott. Salvatore SCIUTO che, preliminarmente, prima del dibattimento del deferimento in oggetto, ha riferito che deve intendersi non violato l’art. 43, comma 1 delle N.O.I.F, in quanto la Società Vigor ha prodotto il certificato medico di idoneità fisica all’attività sportiva intestato al giocatore Bembo Sauro, datato 7/8/2018 che copre tutto il periodo preso in esame. Il Tribunale, data lettura dell’atto di deferimento, ha chiesto ai soggetti deferiti presenti se vi sia disponibilità a definire il procedimento ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. previgente. Le parti deferite presenti e il Rappresentante della Procura Federale hanno dichiarato di essere disponibili a considerare la prospettiva di valutare l’applicazione dell’art. 23, comma 1 CGS previgente, e hanno concordato le sanzioni disciplinari nella seguente misura : a carico del Sig. DANELUZZI Claudio Presidente A.P. Vigor : inibizione di gg. 10 in luogo di gg. 15; a carico del Sig. BEMBO Sauro già Calciatore A.P. Vigor, ora tesserato ASD Sesto Bagnarola : a) una giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di 1^ Categoria 2019/20 per la Società per cui è ora tesserato ; b) una giornata da scontarsi nella Coppa di competenza a carico del Sig. PASQUAL Giorgio Dirigente accompagnatore Vigor : inibizione di gg. 6 in luogo di gg.9 a carico del Sig. BATTISTON Fabio Dirigente accompagnatore Vigor : inibizione di gg. 5 in luogo di gg. 7 a carico della Società A.P. Vigor : a) 1 punto di penalizzazione da scontarsi nel Campionato di 2^ Categoria 2019/20 b) ammenda di € 60,00 in luogo di € 90,00.- Si segnala che ai sensi dell’art.23 C.G.S. previgente, l’ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario : sul c/c della B.N.L. – Agenzia di Marghera : Cod. IBAN: IT 28 E 01005 02045 00000000906, nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata. Il Tribunale Federale Territoriale visto l’art. 23, comma 1 del C.G.S. previgente, ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 23 C.G.S. previgente, preso atto dell’accordo sottoposto P.Q.M. ne ha dichiarato l’efficacia.

 

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