C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 54 del 15/01/2020 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 209 – Stagione 2019/20 Nei confronti : nei confronti dei seguenti soggetti :

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 209 - Stagione 2019/20 Nei confronti : nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. CAZZOLA Roberto già tesserato ASD Junior Grifo, ora Dirigente Arzignano Team C5 del Sig. DAL CEREDO Giuseppe già Presidente A.S.D. Arzignano Team C5, ora Vice Presidente della Società A.S.D. ASD Arzignano Team C5 La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 22/11/2019 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : Sig. CAZZOLA Roberto – all’epoca dei fatti tesserato come Dirigente della Società ASD Junior Grifo, ora Dirigente ASD Arzignano Team C5 “per avere, in violazione delle disposizioni generali previste dall’art. 4,comma 1 del C.G.S. vigente nonché del divieto sancito dall’art. 32,comma 1 dello stesso Codice, svolto una sistematica attività di indebito proselitismo nei confronti di numerosi calciatori in costanza di tesseramento per l’ASD Real Futsal Arzignano allo scopo di convincerli a trasferirsi nella stagione sportiva 2019/2020 alla Società ASD Arzignano Team C5 con la quale aveva nel frattempo iniziato a collaborare e ricorrendo a tal fine ad una sistematica diffusione di false notizie denigratorie della reputazione del sodalizio sportivo di appartenenza dei giovani atleti;” Sig. DAL CEREDO Giuseppe – già Presidente, ora Vice Presidente ASD Arzignano Team C5 “per avere, in violazione delle disposizioni generali previste dall’art. 4,comma 1 del C.G.S. vigente nonché di quelle sancite dall’art. 32,comma 1 dello stesso Codice, consentito e comunque non impedito che il Sig. Cazzola Roberto svolgesse una sistematica opera di indebito proselitismo nei confronti di giocatori ancora regolarmente tesserati per l’ASD Real Futsal Arzignano al fine di convincerli a trasferirsi nella stagione sportiva 2019/2020; la Società A.S.D. Arzignano Team C5 “a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva prevista dall’art. 6, commi 1 e 2 del vigente C.G.S. in conseguenza della condotta violativa ascritta al summenzionato suo Presidente nonché al collaboratore Cazzola Roberto”. Preliminarmente, il Tribunale ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 14/1/2020. Al dibattimento del 14/1/2020 sono risultati presenti : il Sig. CAZZOLA Roberto già tesserato ASD Junior Grifo, ora Dirigente Arzignano Team C5 il Sig. DAL CEREDO Giuseppe già Presidente A.S.D. Arzignano Team C5, ora Vice Presidente la Società ASD Arzignano Team C5 rappresentata dal Sig. Dal Ceredo Giuseppe il Dott. Salvatore SCIUTO ha rappresentato la Procura Federale della F.I.G.C. Il Tribunale, data lettura dell’atto di deferimento, ha chiesto ai soggetti deferiti presenti se vi sia disponibilità a definire il procedimento ai sensi dell’art. 127, comma 1 del C.G.S. vigente. Le parti deferite e il Rappresentante della Procura Federale hanno dichiarato di essere disponibili a considerare la prospettiva di valutare l’applicazione dell’art. 127 del CGS vigente, e hanno concordato la sanzione disciplinare nella seguente misura : a carico del Sig. CAZZOLA Roberto già tesserato ASD Junior Grifo, ora Dirigente Arzignano Team C5 : inibizione base di gg. 240, ridotta a gg. 160 a carico del Sig. DAL CEREDO Giuseppe già Presidente A.S.D. Arzignano Team C5, ora Vice Presidente : inibizione base di gg. 90. Ridotta a gg. 60; a carico dell’ASD Arzignano Team C5 sanzione base di € 600,00, ridotta a € 400,00.

Si segnala che ai sensi dell’art. 127 C.G.S. vigente, l’ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata al Comitato Regionale Veneto della L.N.D.-F.I.G.C. a mezzo bonifico bancario : sul c/c della B.N.L. – Agenzia di Marghera : Cod. IBAN: IT 28 E 01005 02045 00000000906, nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata. Il Tribunale Federale Territoriale visto l’art. 127 comma 1 del C.G.S. vigente, ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 127 C.G.S. vigente, preso atto dell’accordo sottoposto P.Q.M. ne ha dichiarato l’efficacia.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it