C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 62 del 12/02/2020 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1200 – Stagione 2018/19 nei confronti del Sig. Giulio DALL’ANGELO già Dirigente accompagnatore U.S.D. AQS Borgo Veneto, all’epoca dei fatti. Attualmente tesserato in qualità di Dirigente Accompagnatore per la Società A.S.D. Nuovo Monselice

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1200 - Stagione 2018/19 nei confronti del Sig. Giulio DALL’ANGELO già Dirigente accompagnatore U.S.D. AQS Borgo Veneto, all’epoca dei fatti. Attualmente tesserato in qualità di Dirigente Accompagnatore per la Società A.S.D. Nuovo Monselice La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 19/12/2019 ha deferito il soggetto indicato in epigrafe al giudizio del Tribunale Federale Territoriale per i seguenti motivi : ““della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 del C,G.S. vigente all’epoca dei fatti, (principi di lealtà, correttezza e probità) oggi trasfuso nell’art. 4 del vigente C.G.S. (obbligatorietà delle disposizioni generali – principi di lealtà, correttezza e probità) anche in relazione agli artt. 43, comma 1 delle NOIF (tutela medico sportiva), art. 61,commi 1 e 5 delle NOIF (adempimenti preliminari alla gara), per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di n. 6 gare del Campionato Under 17 Provinciale di Padova (vedi elenco sull’atto di deferimento allegato) in cui è stato impiegato in posizione irregolare il calciatore SOATTIN Matteo, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnate al direttore di gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle predette 6 gare senza essere in possesso del certificato medico di idoneità all’attività sportiva agonistica. Preliminarmente, il Tribunale ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 4/2/2020.

AI dibattimento del 4/2/2020 é risultato presente : il Sig. Giulio DALL’ANGELO già Dirigente accompagnatore U.S.D. AQS Borgo Veneto, all’epoca dei fatti. Attualmente tesserato in qualità di Dirigente Accompagnatore per la Società A.S.D. Nuovo Monselice, rappresentato dall’Avv. Mattia ZAMPIERI del Foro di Verona come da documento in atti. La Procura della F.I.G.C. è stata rappresentata dal Dott. Salvatore SCIUTO. Il Tribunale, data lettura dell’atto di deferimento, ha chiesto al difensore del soggetto deferito se vi sia disponibilità a definire il procedimento ai sensi dell’art. 127 del C.G.S. vigente, ricevendo risposta negativa. Seguiva poi il dibattimento, con la Procura che dava spiegazione delle proprie ragioni e con la difesa dell’incolpato che, nella sostanza si riportava alla propria memoria difensiva. Il Tribunale intestato si riservava la decisone. Provvedimento A scioglimento della riserva presa all’udienza del 4.02.2019 il Tribunale così delibera. Preliminarmente va esaminata l’eccezione di estinzione del presente procedimento disciplinare per violazione del termine previsto dall’art. 34bis del CGS previgente, applicabile alla fattispecie ex art. 142 del nuovo CGS, come sollevata dalla difesa del deferito. L’eccezione preliminare di rito coglie nel segno e va accolta, rimanendo impregiudicato il merito. Secondo il predetto articolo 34 bis CGS previgente “il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare,…”. Risulta per tabulas che l’esercizio dell’azione disciplinare (ovvero il deferimento) nel caso di specie è avvenuto con il provvedimento datato 29.08.2019, deferimento mai giunto a conoscenza di Giulio Dall’Angelo per un’errata notificazione (avendo il deferito cambiato, nel frattempo, società). La nuova notificazione del deferimento, a seguito della rimessione degli atti alla Procura Federale (v. C.U. n. 36 del 6.11.2019) è avvenuta al Dall’Angelo, questa volta correttamente, solo in data 19.12.2019. La data di discussione veniva fissata dall’intestato Tribunale Federale per il giorno 4.2.2020. A quella data l’eccezione di estinzione veniva ritualmente sollevata dalla difesa del deferito facendo rilevare che il termine di novanta giorni di cui all’art. 34 bis CGS previgente era già stato superato. Nel caso di specie l’esercizio dell’azione disciplinare deve essere fatto risalire al 29.8.2019 alla luce non solo della giurisprudenza segnalata dalla difesa del deferito (CFA – C.U. n. 63 del 28.05.2015) ma anche dall’esame del dato letterale della norma. All’intestato Tribunale, infatti, pare non discutibile che il dies a quo da cui far decorrere i novanta giorni entro i quali la decisone in primo grado deve essere presa (esaurendosi, così, la potestas decidendi conferita dall’ordinamento all’Organo di Giustizia), debba essere il primo (29.08.2019) e non il secondo (19.12.2019) a nulla rilevando che l’atto di deferimento (il medesimo, con la medesima incolpazione) non venne correttamente notificato al deferito. Non pare coerente con la ratio della disposizione far ripartire il dies a quo del predetto termine dalla data della corretta notificazione, come sostenuto dalla Procura Federale alla luce di quanto già statuito dalla CFA Sezione quarta con decisione pubblicata in data 16.06.2016, posto che il termine di cui all’art. 34 bis CGS previgente pare prescritto al fine di garantire all’incolpato una ragionevole durata del procedimento di primo grado e non può porsi a carico del deferito l’errore compiuto da altri. Del resto, la decisione segnalata dalla Procura Federale riguarda palesemente altra fattispecie e non si attaglia al caso oggi in decisione. P.Q.M. Il Tribunale Federale, in accoglimento dell’eccezione sollevata dal deferito, dichiara l’avvenuta estinzione del procedimento disciplinare promosso a carico di Giulio Dall’Angelo ex art. 34 bis, quinto comma, CGS previgente.

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