C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 65 del 26/02/2020 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1131 Stagione 2018/19 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. CERCHIARO Daniel giocatore tesserato U.S.D. Miranese della Società U.S.D. Miranese

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 1131 Stagione 2018/19 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. CERCHIARO Daniel giocatore tesserato U.S.D. Miranese della Società U.S.D. Miranese La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 26/11/2019 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. CERCHIARO Daniel – Calciatore tesserato U.S.D. Miranese “per la violazione delle disposizioni generali previste dall’art. 1bis,comma 1 del C.G.S. previgente in relazione all’art. 11,comma 1 del previgente C.G.S. (oggi trasfusi nel combinato disposto ex art.4,comma 1 e art. 28,comma 1 del vigente C.G.S.), per aver, nel corso della gara Treviso-Miranese del 24/2/2019 valevole per il Campionato Under 15 Regionale, rivolto ai giocatori dell’A.C.D. Treviso Yara Kuc e Zennaro Christian insulti di matrice razziale, come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento della Procura della F.I.G.C.”; la Società U.S.D. Miranese “a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi del previgente art. 4,comma 2 del C.G.S. (oggi trasfuso nell’art. 6, comma 2 del vigente C.G.S.) per il comportamento ascritto al calciatore sopra indicato al momento della commissione dei fatti”. A scioglimento della riserva assunta in data l 14/1/2020 e pubblicata con Comunicato n. 56 del 22/01/2020; al termine dell’attività istruttoria, disposta d’ufficio da questo Tribunale – avvenuta nell’udienza del 18/2/2020; il Tribunale Federale Territoriale osserva quanto segue. Preliminarmente si ritiene opportuno precisare che, in base alle disposizioni processuali sull’applicazione del Codice di Giustizia Sportiva, al presente deferimento andranno applicate le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva previgente. Le dichiarazioni testimoniali, acquisite dal Tribunale nella fase istruttoria del presente procedimento, sono perfettamente congruenti tra loro e, di fatto, del tutto coerenti con le dichiarazioni raccolte nell’ambito dell’attività d’indagine posta in essere, in precedenza, dalla Procura. Alla luce del quadro probatorio che ne emerge, questo Tribunale ritiene che il giocatore Yara Luc sia stato vittima di insulti razziali. Si tratta di un illecito sportivo punito in maniera puntuale (quanto meno nel suo minimo edittale) anche dal previgente Codice di Giustizia Sportiva (art. 11, comma 2), che – una volta raggiunta la prova del fatto illecito – prevede l’irrogazione, appunto, della sanzione edittale minima di 10 giornate di squalifica. La U.S.D. Miranese, dal canto suo, non può ritenersi estranea da qualunque responsabilità in relazione ai fatti oggetto del presente deferimento. Visto quanto statuito dall’art. 11, comma 4, CGS – in base al quale le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri tesserati (…) che in qualunque momento possano contribuire a determinare fatti di discriminazione – il Tribunale ritiene di applicare la sanzione prevista dall’art. 18, comma 1, lett. d) CGS (vale a dire l’obbligo di disputare una gara a porte chiuse), sanzione sospesa ai sensi dell’art. 16 comma 2 bis CGS, e di sottoporre la U.S.D. Miranese ad un periodo di prova di un anno.

PQM Il tribunale dispone l’irrogazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del calciatore Cerchiaro Daniel l’irrogazione di 10 giornate di squalifica; nei confronti della U.S.D. Miranese, l’obbligo di disputare una gara a porte chiuse, pena sospesa ai sensi dell’art. 16 comma 2 bis del CGS previgente

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