C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 78 del 30/06/2020 – Delibera – Deferimento della Procura Federale –Procedimento n. 193 2019/2020 nei confronti dei seguenti soggetti :

Deferimento della Procura Federale –Procedimento n. 193 2019/2020 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. PELLIZZONI Bruno tesserato in qualità di Presidente A.C.D. San Martino Speme della Società A.C.D. San Martino Speme a seguito di deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 5/2/2020 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. Bruno PELLIZZONI – tesserato quale Presidente Società ACD San Martino Speme “per avere questi esercitato – e per continuare tuttora ad esercitare – le funzioni di presidente e legale rappresentante della Società San Martino Speme senza averne i poteri, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4 CGS anche in riferimento all’ art. 15 NOIF e art. 16 dello Statuto Federale FIGC”; la Società A.C.D. San Martino Speme “ai sensi dell’art. 6del vigente C.G.S. per le condotte in violazione delle norme federali ascritte al proprio legale rappresentante Sig. Bruno Pellizzoni, come indicato nell’atto di deferimento della Procura”. Preliminarmente, il Tribunale ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 29/6/2020. AI dibattimento del 29/6/2020 risultano presenti i seguenti soggetti deferiti : il Sig. PELLIZZONI Bruno Tesserato in qualità di Presidente A.C.D. San Martino Speme la Società A.C.D. San Martino Speme in quanto rappresentati e assistiti dall’avv. Mattia Grassani del Foro di Bologna. il Dott. Salvatore SCIUTO ha rappresentato la Procura Federale della F.I.G.C. Il Tribunale ha dato lettura dell’atto di deferimento ed ha chiesto alle parti presenti se vi sia disponibilità a definire il procedimento ai sensi dell’art. 127 del C.G.S. Le parti deferite rappresentate dall’avv. Mattia Grassani hanno dichiarato di non avvalersi del disposto di cui all’art. 127 del C.G.S. ed espone le motivazioni inerenti la difesa dei suoi assistiti. La Società e il sig. Pellizzoni sono rappresentati e assistiti dall’Avv. Mattia Grassani del Foro di Bologna. In via preliminare l’avv. Grassani, precisando che con ciò non intende in alcun modo sanare o prestare acquiescenza ai vizi di cui in prosieguo, produce comunicazione Pec trasmessa all’indirizzo procura@pecfigc.it con ricevuta di avvenuta consegna, dalla quale risulta che il sig. Pellizzoni, anche in proprio, aveva conferito mandato defensionale all’avv. Grassani in data 20/12/2019, eleggendo altresì domicilio presso il suo studio e chiedendo espressamente di essere sentito. Conseguentemente l’avv. Grassani rileva ed eccepisce che nessuna audizione è mai stata compiuta dalla Procura Federale secondo le prescrizioni del CGS e che l’atto di deferimento non risulta comunicato presso il suo studio, al pari del successivo provvedimento di fissazione di udienza di codesto Tribunale. Per tali ragioni chiede in via preliminare di dichiararsi l’improcedibilità del procedimento nei confronti del sig. Pellizzoni. L’eccezione che precede vale anche per la Società San Martino Speme. Il Dott. Sciuto – Rappresentante della Procura - chiede che gli atti vengano restituiti alla Procura Federale per procedere all’audizione del sig. Pellizzoni Bruno. Il Tribunale, visti gli artt. 123 e 125 CGS, preso atto di quanto sopra e dell’assenza di specifiche contestazioni sul punto da parte della Procura Federale, dichiara l’improcedibilità dell’odierno procedimento e, sull’espressa richiesta della Procura Federale stessa, rimette gli atti alla medesima per ogni ulteriore iniziativa.

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