C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 81 del 08/07/2020 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 128 – St. 19/20 nei confronti dei seguenti soggetti:
Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 128 – St. 19/20 nei confronti dei seguenti soggetti: Sig. Davide COLTRI tesserato in qualità di Presidente dell’A.S.D. Montebaldina Consolini della Società Montebaldina Consolini Si fa seguito al dispositivo pubblicato sul C.U. n. 78 del 1° Luglio 2020 e inerente all’oggetto Considerato IN FATTO: Con atto 30 gennaio 2020 (prot. 9671/128pfi 10-20/MDL/cf), la Procura Federale deferiva avanti a questo Tribunale il signor Davide Coltri, quale rappresentante legale della società ASD Montebaldina Consolini, e la società medesima per aver posto in essere comportamenti lesivi delle norme federali, segnatamente, il primo, per avere a) adito I'Autorità Giudiziaria Ordinaria in assenza di qualsivoglia autorizzazione in tal senso da parte degli organi federali, in violazione dell'art. 30 dello Statuto FIGC; violazione commessa in data 18.06.2019 dinanzi alla Stazione dei Carabinieri di Caprino Veronese e successivamente dinanzi all'Autorità Giudiziaria;
b) gestito Ia società della quale era ed è presidente senza ii rispetto dei principi di correttezza Iealtà e trasparenza, in violazione dell'art. 4, comma 1 del CGS; violazioni commesse in maniera continuativa a far data dal 2.07.2012 presso Ia sede sociale nonché in tutti i rapporti con Ia Federazione; c) trasmesso alla Procura Federale documentazione artefatta, in violazione dell'art. 4, comma 1 del CGS, anche in riferimento all'art, 31, comma 1 ,C.G.S. vigente, violazione commessa in data 30.08.2019 a mezzo spedizione via mail della documentazione al Collaboratore sig. Cingarlini d) concordato (unitamente ai signori Battisti, Polinari, Ruzzenenti, Quintarelli e Gaiardoni) una gestione sportiva ed economica in comune di ben quattro società (Montebaldina Consolini, Cavaion, Bardolino 1946 prima e Baldo Junior Team poi), come meglio esposto al punto d) che precede, in violazione dell'art. 4 CGS e dell'art. 7, comma 9, dello Statuto Figc, con aggravante ex art. 14 comma 1 lett.o) CGS; la seconda, ai sensi dell’articolo 6 del Codice di Giustizia Sportiva (C.G.S), per le condotte in violazione delle norme federali ascritte al proprio legale rappresentante, come sopra indicate. Regolarmente convocati, i soggetti deferiti sono stati, entrambi, rappresentati e difesi dall’avvocato Mattia Grassani del foro di Bologna, che, giusta conferimento di incarico in data 4 dicembre 2019, ha depositato il 13 gennaio 2020, memoria difensiva Nel corso della discussione, entrambe le parti si sono riportate ai rispettivi atti. In particolare il rappresentante della Procura, dottor Sciuto, ha sostenuto, quanto al punto a) del deferimento, che l’A.S.D. Monte Baldina Consolini è società riconosciuta dalla F.I.G.C.; quanto al punto b) che i problemi finanziari sono confermati dalle persone che hanno patteggiato ed anche ammessi dal signor Coltri, tanto che lo stesso si è impegnato ad eliminarli; quanto al punto c) che manca il verbale di decadenza dei soci; quanto al punto d) che anche il settore giovanile può incidere sul risultato di una partita. Il difensore dei soggetti deferiti, avvocato Grassani, quanto al punto a) del deferimento, ha insistito, sia pure in via subordinata, sulla finalità della clausola compromissoria: garantire la definitività dei provvedimenti degli organi della F.I.G.C. in tempi rapidi, e la conseguente inapplicabilità della stessa al caso di specie, richiamando a tal proposito la recente decisione (n. 26 del 24 giugno 2020) del Collegio di Garanzia del C.O.N.I. sul caso Nicolosi; quanto al punto b) sempre in subordine, ha eccepito la prescrizione per i fatti verificatisi fino al 2015; quanto al punto c) ha richiamato in particolare corrispondenza indirizzata dalla stessa FIGC-LND - Comitato Regionale Veneto all’indirizzo di via De Gasperi. Ritenuto IN DIRITTO: Va anzitutto corretto l’errore materiale contenuto nel verbale e nel dispositivo allorquando si è fatto riferimento ai punti del deferimento per indicare le violazioni ascritte ai soggetti deferiti: al posto dei punto C) leggasi punto B e al posto del punto E) leggasi punto D). Nel merito, quanto al punto A) del deferimento, va accolta la tesi difensiva dei soggetti deferiti. In vero, è plausibile che l’affermazione del signor Coltri circa l’intrapresa azione legale (affermazione contenuta nel verbale relativo all'audizione del 19 settembre 2019 e ritenuta autoaccusatoria dalla procura) sia conseguenza dell’utilizzo di un linguaggio non tecnico-giuridico da parte di un professionista, architetto, che avrebbe usato la locuzione “intrapreso un’azione legale” per indicare il semplice fatto di essersi rivolto ad un avvocato. Era poi compito della Procura dimostrare l’esistenza di una vertenza tra le parti, chiedendo una apposita dichiarazione alla Cancelleria del Tribunale Civile di Verona. Non è inoltre possibile confondere la querela con l’esposto.
Infine, è pacifico che il bene tutelato dall’articolo 30 dello Statuto FIGC (norma asseritamente violata) è la definitività delle decisioni della giustizia sportiva in tempi coerenti con le dinamiche del gioco del calcio, che non può vedere sottoposte ai tempi “geologici” della giustizia ordinaria le decisioni circa la legittimità dei fatti relativi alla regolarità dei campionati. Ne consegue che tutto ciò che non ha attinenza con questo interesse è irrilevante ai fini del c.d. “vincolo di giustizia”. Detto in altri termini, una volta preso atto che la deliberazione del 17 giugno 2019 non ha alcun effetto in ambito Federale, la perseguibilità dal punto di vista penale delle persone che vi hanno preso parte è indifferente per l’ordinamento sportivo. Donde, anche se si fosse trattato di denuncia-querela e non di un mero esposto, non sarebbe stata necessaria l’autorizzazione per sollecitare l’esercizio dell’azione penale. Quanto al punto B) del deferimento, va rigettata la tesi difensiva dei soggetti deferiti. Anzitutto, si deve ritenere che le affermazioni degli altri soggetti deferiti e che hanno concordato con la Procura la sanzione disciplinare siano pienamente utilizzabili nell’ambito del giudizio disciplinare, stante il disposto dell’articolo 62 C.G.S.. In secondo luogo, non è condivisibile l’affermazione secondo cui l’A.S.D. Montebaldina Consolini non sia tenuta, in quanto “piccola realtà dilettantistica della provincia di Verona”, alla tenuta dei libri contabili. Sul punto si richiama l’articolo 1483 e 8 del 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) e lo stesso Statuto della società deferita, segnatamente gli articoli 6, 7 e 14. Le norme del TUIR impongono la tenuta dei libri contabili obbligatori se la società si avvale di forme fiscali agevolative, che consentono di non ritenere commerciali le cessioni di beni fatte ai soci ed agli associati; le norme dello Statuto impongono la predisposizione di un bilancio (o rendiconto) e la sua approvazione da parte dell’assemblea nonché la tenuta del libro soci. Ebbene, non risulta che il bilancio (o rendiconto) sia stato regolarmente approvato nel corso delle stagioni sportive in cui è stato presidente il deferito Coltri Davide. A tal fine si consideri che a) non esiste alcuna prova di avvenuta convocazione e che b) la invalidità della convocazione non può dirsi sanata dalla totalitarietà dell’assemblea, che è mera allegazione. Tutti i verbali, in vero, danno atto della presenza della maggioranza di cui all’articolo 15 dello Statuto, vale a dire la maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto, che è cosa diversa dalla “totalità”. Ed anche sull’affermazione contenuta nel verbale, non supportata dalla indicazione di chi siano le persone che compongono la maggioranza, v’è da ridire. E’ infatti principio pacifico n tema di organismi assembleari quello secondo cui deve sempre essere possibile verificare il "quorum" e le maggioranze necessarie per la validità dell'assemblea e della delibera, donde “La mancata indicazione nominativa dei condomini favorevoli e di quelli sfavorevoli (con le quote millesimali rispettivamente rappresentate) e l'omessa verbalizzazione del "quorum" raggiunto, non pregiudicano la validità della delibera assembleare assunta, laddove, da un'analisi complessiva della stessa e dei suoi allegati (di cui, uno, recante l'elenco dei presenti e degli assenti con l'indicazione dei millesimi di pertinenza e, l'altro, l'elenco delle deleghe), sia comunque possibile desumere il raggiungimento della maggioranza richiesta, mediante una semplice sottrazione aritmetica dei millesimi facenti capo ai condomini dissenzienti analiticamente indicati, e in assenza di astenuti. (Tribunale - Verona, 22/06/2004, in Arch. locazioni 2005, 452) e “Non è annullabile la deliberazione il cui verbale, ancorché non riporti l'indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, tuttavia contenga, tra l'altro, l'elenco di tutti i condomini presenti, personalmente o per delega, con i relativi millesimi, e nel contempo rechi l'indicazione nominativa dei condomini che si sono astenuti e che hanno votato contro e del valore complessivo delle rispettive quote millesimali, perché tali dati consentono, con sicurezza, di stabilire, per differenza, quanti e quali condomini hanno espresso voto favorevole, nonché di verificare che la deliberazione assunta abbia superato il quorum richiesto dall'art. 1136 c.c.” (Cassazione civile sez. II – 10 agosto 2009, n. 18192, in Giust. civ. 2010, 4, I, 885). Si noti, inoltre, che la indicazione del nominativo dei soci è particolarmente importante nel caso di specie, ove esiste difformità tra quella che ne fa la società deferita, quella che risulta dagli atti della F.I.G.C. e quella che è indicata nella deliberazione del 17 giugno 2019. Donde la necessità che la deferita depositasse il libro soci, cui è tenuta in forza della norma statutaria dell’articolo 141 , con l’indicazione dell’eventuale deliberazione assembleare che delibera o ratifica la perdita della qualità di socio ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto. Quanto al punto c) del deferimento va accolta la tesi difensiva dei deferiti. E’ in vero dimostrato che la società ha sempre usato la sede di via De Gasperi, ove anche la FIGC ha inviato corrispondenza. E’ anche plausibile che la differente intestazione nella documentazione sia dovuta alla pluralità di persone che operano per conto della società. Quanto al punto d) del deferimento va rigettata la tesi difensiva dei soggetti deferiti. E’ provato agli atti che i soggetti deferiti hanno concluso un accordo per gestire quattro società sportive. L’accordo disciplina minuziosamente come le società regolavano lo scambio di giocatori, la cessione degli stessi e la ripartizione dei proventi, anche dei premi di valorizzazione dei giovani, che è materia riservata alle N.O.I.F.. Risulta inoltre documentalmente che anche la società deferita abbia partecipato con proprie formazioni ai campionati giovanili (vedasi il riepilogo delle richieste di iscrizione ai campionati del 18 luglio 2018. Né può fungere da esimente il fatto che si trattava di settore giovanile, posto che alla fine del percorso quei giovani sarebbero andati in una delle prime squadre e la decisione di favorire l’una piuttosto che l’altra può sempre condizionare in maniera artificiosa e concordata la regolarità delle vicende sportive. Per Questi Motivi Ritenuta la sussistenza delle violazioni di cui alle lettere B) e D) dell’atto di deferimento, il Tribunale delibera l’applicazione delle seguenti sanzioni: - nei confronti del signor DAVIDE COLTRI, l’inibizione a svolgere attività in ambito della F.I.G.C. per la durata di anni 2 - nei confronti della società A.S.D. Montebaldina Consolini 3 punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato di competenza per la stagione sportiva 2020/2021, unitamente al pagamento di un’ammenda di € 3.000,00 (euro tremila/00).
Comunicazione correttiva – C.U. n. 65 del 26 Febbraio 2020 Deferimento (proc. 1131 a carico Cerchiaro Daniel, giocatore Miranese e Società U.S.D. Miranese) A rettifica di quanto pubblicato sul predetto Comunicato Ufficiale, il termine indicato nella sentenza come “illecito sportivo” (terzo paragrafo) deve intendersi “violazione sportiva”.