C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2020/2021 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 27 del 30/09/2020 – Delibera – reclamo n. 4 proposto dalla Società A.C. Garda (matr. 780402), ha pronunciato la seguente DECISIONE

reclamo n. 4 proposto dalla Società A.C. Garda (matr. 780402), ha pronunciato la seguente DECISIONE

Propone reclamo innanzi la Corte Sportiva d’Appello Territoriale la Società A.C. Garda avverso delibera del Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 25 del 23/9/2020 gara di Juniores Regionale riguardo i seguenti provvedimenti: - Perdita della gara col punteggio Garda – Alpo Lepanto 0 – 3; - Penalizzazione di un punto in classifica; - Ammenda di Euro 200,00 per prima rinuncia. Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “La gara non è stata disputata per assenza della squadra ospitante Garda. La Società Alpo Lepanto era presente e l’A. ha proceduto all’appello dei calciatori presenti”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che risulta in via documentale che il preannuncio di reclamo, pur avendo data apparente 25 settembre 2020 è stato notificato il giorno 26 settembre 2020 alle ore 23.47 mentre doveva necessariamente essere fatto entro due giorni ai sensi dell’art. 76 comma 2 del C.G.S. dichiara tardivo il reclamo e quindi inammissibile. P.Q.M. delibera di dichiarare tardivo il reclamo e quindi inammissibile. Dispone l’addebito della relativa tassa.

 

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