C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2020/2021 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 29 del 07/10/2020 – Delibera – Reclamo n. 5 CSAT 2020/2021 della Società A.S.D. Calcio Lido di Venezia (matr. 780571)

Reclamo n. 5 CSAT 2020/2021 della Società A.S.D. Calcio Lido di Venezia (matr. 780571) Propone reclamo innanzi la Corte Sportiva d’Appello Territoriale la Società A.S.D. Calcio Lido di Venezia avverso delibera del Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 27 del 30.9.2020 gara di Prima Categoria riguardo i seguenti provvedimenti: - Non omologazione del risultato conseguito sul campo (Calcio Lido di Venezia – Janus Nova 2017 2 - 1); - Sanzione a carico della Società Calcio Lido di Venezia della perdita della gara Calcio Lido di Venezia – Janus Nova 2017 con il punteggio di 0 - 3; - Inibizione a carico del dirigente accompagnatore della Società Calcio Lido di Venezia a tutto il 12.10.2020. Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “Dal referto arbitrale si evince che la Società Calcio Lido di Venezia non ha utilizzato, obbligatoriamente, un giocatore nato dal 1.1.2000 per un tempo di circa 4 minuti”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, sentito l’arbitro, sig. Biason, egli conferma che dal rapportino dimesso dal Dirigente accompagnatore ufficiale della società Calcio Lido di Venezia viene indicata la sostituzione del n. 7 Cappellotto Alvise con il n. 15 Tonetti Barnaba. Quindi la sostituzione indicata dal direttore di gara al 16’ del secondo tempo del n. 7 sopraindicato con il n. 17 Piccolo Dimitri è stata dovuta ad un errore di trascrizione. P.Q.M. Atteso che, a seguito della sostituzione così come indicata dal direttore di gara è stata rispettata la presenza in campo di un giocatore dell’anno 2000 per tutto l’arco dell’incontro, accoglie il ricorso e, per effetto, conferma il risultato della gara Calcio Lido di Venezia - Janus Nova 2017 così come maturato in campo e annulla la sanzione dell’inibizione a carico del dirigente accompagnatore della Società Calcio Lido di Venezia. La tassa reclamo non è dovuta.

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