C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2020/2021 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 14/10/2020 – Delibera – Reclamo n. 10 CSAT 2020/2021 della Società A.S.D. Pro Sambonifacese 1921 (matr. 915950).

Reclamo n. 10 CSAT 2020/2021 della Società A.S.D. Pro Sambonifacese 1921 (matr. 915950).

Propone reclamo innanzi la Corte Sportiva d’Appello Territoriale la Società A.S.D. Pro Sambonifacese avverso delibera del Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 29 del 7/10/2020 gara di Prima Categoria del 27.9.2020 riguardo i seguenti provvedimenti: - Non omologazione del risultato conseguito sul campo Albaredocalcio – Pro Sambonifacese 0 – 1; - Sanzione della perdita della gara Albaredocalcio – Pro Sambonifacese 3 - 0; - Ammenda a carico della società Pro Sambonifacese di Euro 50,00; - Sanzione a carico del dirigente Sterchele Antonio (Pro Sambonifacese) con l’inibizione a tutto il 18 ottobre 2020; - Sanzionare i giocatori Ajeti Arion e Kuqi Kadri con una giornata di squalifica ciascuno; - Trasmissione di copia degli atti alla Procura Federale. Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “La società Albaredocalcio ha proposto rituale reclamo avverso la regolarità della gara, disputata il 27.9.2020 contro la società Pro Sambonifacese, lamentando l’impiego dei giocatori Ajeti Arion e Kuqi Kadri, squalificati come da C.U. 34 del 26.2.2020, squalifica non scontata avendo partecipato alla precedente competizione del 20.9.2020 contro la società A.C. Pozzo. La reclamante ha fornito prova documentale dell’assunto, producendo la distinta di gara, l’estratto del riepilogo disciplinare e la distinta di gara del 20.9.2020. il ricorso è fondato e comporta le sanzioni previste dall’art. 10 CGS”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, rilevato in via preliminare che il termine di cui all’art. 77 comma 2 CGS risulta sacrificato rispetto alla data di fissazione dell’udienza, P.Q.M. rinvia il procedimento alla Corte in altra composizione alla riunione del 20 ottobre 2020 per gli stessi incombenti.

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