C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2020/2021 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 34 del 23/10/2020 – Delibera – Reclamo n. 9 CSAT 2020/2021 della Società A.S.D. Armistizio Esedradonbosco (matr. 945231) Si rende noto qui di seguito il testo relativo alla decisione di cui al dispositivo pubblicato sul C.U. 31/753 del 14.10.2020.

Reclamo n. 9 CSAT 2020/2021 della Società A.S.D. Armistizio Esedradonbosco (matr. 945231) Si rende noto qui di seguito il testo relativo alla decisione di cui al dispositivo pubblicato sul C.U. 31/753 del 14.10.2020.

La Corte sportiva d’appello Territoriale: letto il reclamo presentato dalla società ASD Armistizio Esedradondosco, preceduto da regolare preannuncio, con la quale chiede di annullare la delibera del Giudice Sportivo di cui al C.U. 29 del 7.10.2020 e conseguentemente riesaminare l’originario reclamo e le sue motivazioni; rileva che la società reclamante si duole del fatto che il Giudice di Primo grado abbia respinto il suo reclamo, poiché lo stesso non sarebbe stato preceduto dall’invio del preannuncio previsto dall’art 67 co 1 C.G.S. Il suddetto preannuncio non sarebbe poi stato comunicato alla società avversaria e la reclamante non avrebbe provveduto al versamento della tassa e nemmeno alla richiesta di addebito. Dalla documentazione inviata dalla reclamante risulta, invece, che nella propria PEC del 21.9.20 è stato richiesto l’addebito della tassa e che la PEC è stata inviata anche alla società Uniongraticolato. Dall’esame degli atti risulta, anche, che con la PEC inviata nel termine di cui all’art 67 co1 CGS, ritenuta dalla reclamate anche quale preannuncio, era stato allegato il reclamo puntualmente motivato. In diritto si osserva che lo scopo del preannuncio, anche nella stesura del nuovo codice, è quello di sospendere l’omologazione della gara, consentendo poi di inviare entro 3 giorni le proprie motivazioni a sostegno, con obbligo di inviarle contestualmente alla controparte per eventuali controdeduzioni. L’ASD Armistizio Esedradondosco, avendo inviato il proprio reclamo entro le 24.00 del giorno feriale successivo alla gara, contestualmente al preannuncio ha pertanto concesso la possibilità all’Uniongraticolato di usufruire di un termine maggiore per svolgere le proprie deduzioni, dunque alcun diritto di difesa è stato leso o pregiudicato. In ogni caso è opportuno sottolineare che con la proposizione del reclamo, addirittura nei termini del preannuncio è stato raggiunto tempestivamente lo scopo dell’atto. Sul punto si è già espressa conformemente la Corte di Giustizia Federale in CU 20.3.2013 n 211/CGF e la Corte Sportiva d’appello Nazione sez III con provvedimento del 30.11.19. Tali pronunce rilevano che in caso di mancanza di preannuncio non si rinviene all’interno del codice alcuna norma che preveda l’inammissibilità del reclamo. Il criterio da prediligere è dunque quello processualistico della tipicità delle sanzioni. L’unico atto capace di compromettere la posizione della controparte e l’unico su cui il Giudice ha l’obbligo di provvedere è il reclamo, che nel caso di specie è stato inviato addirittura in anticipo rispetto al termine di cui all’art 67 co 2 C.G.S. In conclusione il reclamo deve essere accolto. Tuttavia, non si può fare a meno di segnalare le gravi difficoltà operative in cui si viene a trovare il G.S. nel momento in cui riceve un reclamo non preceduto dal preavviso entro i termini previsti per quest’ultimo. La stessa controparte può essere indotta in errore, confidando nel fatto che, non ricevendo i motivi del reclamo nel temine stabilito, la reclamante vi abbia rinunciato. L’attuale sistema informatico in dotazione infatti non prevede un’ipotesi di questo tipo, rendendo più complesso l’inserimento della sospensione dell’omologazione del risultato in attesa della decisione. Il che, oltre ad essere disarmonico rispetto alla pur necessaria soluzione adottata nella presente decisione, risulta del tutto incoerente rispetto alle esigenze di speditezza dei procedimenti davanti agli organi di Giustizia sportiva. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale rinvia per l’esame del merito al Giudice di Primo grado, ai sensi dell’art. 78, comma 2, ultima parte C.G.S.

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